qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO-LEGGE 29 marzo 1966, n. 128 ultimo aggiornamento all'atto: 22/01/2003 --> Proroga della efficacia dei piani particolareggiati di esecuzione del piano regolatore di Roma e della sua spiaggia, nonchè dell'applicabilità di alcune norme in materia di espropriazioni e di contributi di miglioria, contenute nel regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1932, n. 355. note: Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 26 maggio 1966, n. 311 (in G.U. 28/05/1966, n.130). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/01/2003) (GU n.78 del 29-03-1966) visualizza atto intero nascondi Articoli 1agg.2 agg.1 orig. 2 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 1-1-2002 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 4 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare provvedimenti per prorogare l'efficacia dei piani particolareggiati di esecuzione del piano regolatore di Roma, approvato con regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1932, n. 355, e del piano di massima edilizio e di ampliamento della spiaggia di Roma, approvato con regio decreto-legge 13 luglio 1933, n. 1331, convertito nella legge 21 dicembre 1933, n. 1938, e successive estensioni e variazioni, nonché la applicabilità di alcune norme riguardanti le espropriazioni ed i contributi di miglioria contenute nel citato regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, e relativa legge di conversione; e ciò al fine di consentire la realizzazione delle opere di urbanizzazione e lo svolgimento dell'attività edilizia, pubblica e privata, nell'ambito dei suddetti piani; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno e per le finanze; Decreta: Art. 1 Le previsioni dei piani particolareggiati di esecuzione del piano regolatore di Roma, approvato con regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1932, n. 355, e del piano di massima edilizio e di ampliamento della spiaggia di Roma, approvato con regio decreto-legge 13 luglio 1933, n. 1331, convertito nella legge 21 dicembre 1933, n. 1938, e successive estensioni e variazioni nonché dei piani particolareggiati della zona industriale istituita con la legge 6 febbraio 1941, n. 345, e successive modificazioni,hanno efficacia, anche agli effetti della dichiarazione di pubblica utilità, limitatamente alle parti che siano conformi alle linee ed alle prescrizioni di zona del nuovo piano regolatore generale, fino alla approvazione dei piani particolareggiati di esecuzione di detto piano generale, ed in ogni caso non oltre tre anni dalla data della sua approvazione. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N.327)) .(
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.