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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 gennaio 1952, n. 129 - Normattiva

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 gennaio 1952, n. 129 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visu

alizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 gennaio 1952, n. 129 Incorporazione del Monte di credito su pegno di Volterra, con sede in Volterra (Pisa), nella Cassa di risparmio di Volterra, con sede in Volterra (Pisa). (GU n.70 del 22-03-1952) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 6-4-1952 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933; Visti i regi decreti 25 aprile 1929, n. 967 e 5 febbraio 1931, n. 225; Vista la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279; Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 ed il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10; Viste le deliberazioni del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Volterra in data 23 marzo e 10 agosto 1951, e del commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Volterra in data 12 marzo e 9 agosto 1951; Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio; Sulla proposta del Ministro per le finanze e ad interim per il tesoro; Decreta: Il Monte di credito su pegno di Volterra, con sede in Volterra (Pisa), è incorporato nella Cassa di risparmio di Volterra, con sede in Volterra (Pisa). Le modalità dell'incorporazione e le nuove norme statutarie da adottarsi eventualmente dall'istituto incorporante, saranno approvate con decreto del Ministro per il tesoro, a norma dell'art. 47, primo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 23 gennaio 1952 EINAUDI VANONI Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 11 marzo 1952 Atti del Governo, registro n. 50, foglio n. 79. - CARLOMAGNO nascondi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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