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LEGGE 27 febbraio 1958, n. 129 - Normattiva

LEGGE 27 febbraio 1958, n. 129 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui

Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 27 febbraio 1958, n. 129 Deroga all'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, per il pagamento delle spese relative all'indennità speciale giornaliera di pubblica sicurezza, all'indennità giornaliera di ordine pubblico ed all'indennità di trasferta e missione al personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e dell'Arma dei carabinieri. (GU n.63 del 13-03-1958) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 28-3-1958 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico In deroga all'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, e consentito, per gli esercizi finanziari 1957-58, 1958-59 e 1959-60, il pagamento a mezzo aperture di credito delle spese sottoindicate, facenti carico al Ministero dell'interno entro i limiti di importo per ciascuna spesa a fianco indicato:

  1. a)per l'indennita speciale giornaliera di pubblica sicurezza, ai funzionari di pubblica sicurezza, agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri e agli ufficiali, sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza............................................ L. 40.000.000
  2. b)per l'indennita giornaliera di ordine pubblico ai funzionari di pubblica sicurezza, agli ufficiali, sottufficiali, e militari di truppa dell' Arma dei carabinieri, agli ufficiali, sottufficiali, graduati e guardie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza............................................ " 60.000.000
  3. c)per spese per trasferte e rimborso spese di tras- porto ai funzionari di pubblica sicurezza, all' Arma dei carabinieri, ai componenti il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e a tutti gli altri agenti del- la forza pubblica per servizio fuori di residenza - Indennita di missione e rimborso spese di trasporto agli ufficiali delle guardie di pubblica sicurezza - Indennita di marcia agli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza........................ " 40.000.000 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 27 febbraio 1958 GRONCHI ZOLI - MEDICI Visto, il Guardasigilli: GONELLA nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.