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DECRETO-LEGGE 29 marzo 1966, n. 129 - Normattiva

DECRETO-LEGGE 29 marzo 1966, n. 129 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca

qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO-LEGGE 29 marzo 1966, n. 129 ultimo aggiornamento all'atto: 04/03/1974 --> Proroga, con modifiche, delle disposizioni straordinarie in favore degli operai in Cassa integrazione guadagni e dei lavoratori disoccupati nonchè proroga dei massimali per i contributi relativi agli assegni familiari. note: Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 26 maggio 1966, n. 310 (in G.U. 28/05/1966, n.130). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/03/1974) (GU n.78 del 29-03-1966) visualizza atto intero nascondi Articoli 1orig. 2 3 4 5agg.1 orig. 6 7 8 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 29-5-1966 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prorogare le disposizioni straordinarie in favore degli operai in Cassa integrazione guadagni e dei lavoratori disoccupati, nonché di prorogare i massimali per i contributi relativi agli assegni familiari; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il bilancio e per il tesoro; Decreta: Art. 1 Il trattamento previsto dall'art. 3 della legge 23 giugno 1964, n. 433, prorogata dall'art. 2 della legge 5 luglio 1965, n. 833, nonché quello previsto dall'art. 3 della legge 5 luglio 1965, n. 833, compete, secondo le modalità, misure e condizioni indicate nei predetti articoli, anche agli operai delle aziende industriali che vengano sospesi dal lavoro o lavorino ad orario ridotto nel periodo dal 1 luglio 1966 al 31 dicembre

  1. Nei confronti degli operai delle aziende industriali dell'edilizia ed affini il trattamento previsto dall'art. 3 della legge 23 giugno 1964, n. 433, prorogato dall'art. 2 della legge 5 luglio 1965, n. 833, è applicato per il periodo dal 1 luglio 1966 al 31 dicembre 1966, nei limiti stabiliti dal primo comma dell'art. 1 del decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1354, convertito con modificazioni, nella legge 19 febbraio 1965, n.
  2. ((Agli operai ammessi all'integrazione ai sensi delle disposizioni precedenti spetta, in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, l'assistenza secondo le modalità delle norme vigenti. Ai fini della determinazione delle prestazioni economiche si deve fare riferimento alla durata oraria normale della settimana lavorativa in uso nell'azienda antecedentemente al periodo di contrazione dell'orario settimanale)) . articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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