cerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 27 gennaio 1949, n. 13 Proroga del mantenimento in servizio dei lavoratori reduci e partigiani, riassunti o assunti in servizio nelle aziende private. (GU n.29 del 05-02-1949) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 6-2-1949 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Il periodo minimo di mantenimento in servizio dei lavoratori reduci, partigiani e assimilati, riassunti o assunti in servizio a norma degli articoli 1, 3 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, già prorogato con decreto legislativo del Capo provvisorio della Stato 24 febbraio 1947, n. 61, e con decreto legislativo 23 marzo 1945, n. 418, è ulteriormente prorogato al 31 maggio
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.