LEGGE 12 gennaio 1991, n. 13 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ri
cerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 12 gennaio 1991, n. 13 ultimo aggiornamento all'atto: 19/02/2026 --> Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica. note: Entrata in vigore della legge: 1/2/1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/02/2026) (GU n.14 del 17-01-1991) visualizza atto intero nascondi Articoli 1agg.3 agg.2 agg.1 orig. 2 3 4 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 20-2-2026 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 5 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. Il Presidente della Repubblica, oltre gli atti previsti espressamente dalla Costituzione o da norme costituzionali e quelli relativi all'organizzazione e al personale del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, emana i seguenti altri atti, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro competente:
- a)nomina dei Sottosegretari di Stato;
- b)nomina dei commissari straordinari del Governo;
- c)nomina del presidente e del segretario generale del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
- d)approvazione della nomina del governatore della Banca d'Italia;
- e)nomina alla presidenza di enti, istituti e aziende a carattere nazionale ai sensi dell'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- f)nomina e conferimento di incarichi direttivi a magistrati ordinari, amministrativi, militari e ad avvocati dello Stato;
- g)nomina del presidente, dei presidenti di sezione e dei componenti della commissione tributaria centrale;
- h)nomina dei funzionari dello Stato con qualifica non inferiore a dirigente generale o equiparata;
- i)nomina e destinazione dei commissari del Governo presso le regioni;
- l)destinazione dei prefetti presso i capoluoghi di provincia;
- m)destinazione degli ambasciatori e dei ministri plenipotenziari presso sedi diplomatiche estere e conferimento delle funzioni di capo di rappresentanza diplomatica;
- n)nomina degli ufficiali delle Forze armate di grado non inferiore a generale di brigata o equiparato;
- o)nomine di militari delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, per le quali il codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, prevede l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica;
- p)LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 APRILE 2016, N. 91;
- q)LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 APRILE 2016, N. 91;
- r)nomina del segretario generale del Ministero degli affari esteri;
- s)nomina del capo della polizia - direttore generale della Pubblica sicurezza;
- t)LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 APRILE 2016, N. 91;
- u)nomina del comandante generale della Guardia di finanza;
- v)LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 APRILE 2016, N. 91;
- z)scioglimento anticipato dei consigli provinciali e comunali e nomina dei relativi commissari;
- aa)concessione e revoca della cittadinanza italiana;
- bb)((LETTERA ABROGATA DAL D.L. 19 FEBBRAIO 2026, N. 19)) ;
- cc)provvedimento di annullamento straordinario degli atti amministrativi illegittimi;
- dd)conferimento di ricompense al valore e al merito civile e militare e concessione di bandiere, stemmi, gonfaloni e insegne, nei casi in cui la forma del decreto del Presidente della Repubblica sia prevista dalla legge;
- ee)concessione del titolo di città;
- ff)atti per i quali la forma del decreto del Presidente della Repubblica sia prevista dalla legge in relazione a procedimenti elettorali o referendari;
- gg)atti per i quali la forma del decreto del Presidente della Repubblica sia prevista da norme di attuazione degli statuti delle regioni a statuto speciale;
- hh)LETTERA ABROGATA DALLA L. 15 MARZO 1997, N. 59;
- ii)tutti gli atti per i quali è intervenuta la deliberazione del Consiglio dei Ministri. 2. L'elencazione degli atti di competenza del Presidente della Repubblica, contenuta nel comma 1, è tassativa e non può essere modificata, integrata, sostituita o abrogata se non in modo espresso. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi