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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 febbraio 1988, n. 130 - Normattiva

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 febbraio 1988, n. 130 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di vis

ualizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 febbraio 1988, n. 130 Approvazione del regolamento di esecuzione della legge 4 novembre 1981, n. 628, sulla tutela della denominazione d'origine e tipica del prosciutto veneto berico-euganeo. note: Entrata in vigore del decreto: 11/05/1988 (GU n.96 del 26-04-1988) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 11-5-1988 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto l'art. 11 della legge 4 novembre 1981, n. 628, concernente le norme relative alla tutela della denominazione di origine e tipica del prosciutto veneto berico-euganeo; Udito il parere del Consiglio di Stato; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1987; Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e della sanità; Decreta: Art. 1

  1. Nel presente regolamento per "legge" si intende la legge 4 novembre 1981, n. 628; per "organismo abilitato" si intendono gli uffici provinciali dell'industria, commercio ed artigianato (U P.I.C.A.) di Padova, Vicenza e Verona ovvero, in loro sostituzione qualora sia stato formalmente abilitato, il consorzio volontario, di cui i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e dell'agricoltura e delle foreste possono avvalersi ai sensi dell'art. 11 della legge; per "produzione tutelata" si intende il prodotto ammesso alla tutela della denominazione di origine "prosciutto veneto berico-euganeo". AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota alle premesse: Il testo dell'art. 11 della legge n. 628/1981 è il seguente: "Art.
  2. - Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri della sanità e dell'agricoltura e delle foreste, previo parere della regione Veneto saranno definite le norme per l'esecuzione della presente legge, concernenti in particolare: 1) le modalità e le fasi di preparazione del prosciutto veneto berico-euganeo; 2) le modalità per la tenuta dei registri e della documentazione di cui all'art. 5 della presente legge; 3) la costituzione del contrassegno di cui all'articolo 4; 4) gli organismi per la vigilanza; 5) i sistemi di controllo della produzione del prosciutto e dell'applicazione delle marchiature, del sigillo e del contrassegno atti a garantire il rispetto delle norme contenute nella presente legge; 6) le modalità per la costituzione di un consorzio volontario fra produttori singoli o associati e trasformatori, al quale spetta l'uso del marchio e la sua gestione nonché l'incarico di vigilare sulla produzione e sul commercio del prosciutto veneto berico-euganeo. Tale consorzio dovrà: a) comprendere tra i propri soci almeno il 50 per cento dei produttori ed il 50 per cento della produzione del prosciutto veneto berico-euganeo; b) essere retto da uno statuto che consenta l'ammissione nel consorzio a parità di diritti di qualsiasi produttore del prosciutto veneto berico-euganeo; c) garantire per la sua costituzione ed organizzazione e per i mezzi finanziari di cui dispone un efficace ed imparziale svolgimento dell'incarico affidatogli. Il decreto di cui al precedente comma dovrà essere emanato entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge". articolo successivo nascondi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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