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LEGGE 4 marzo 1958, n. 131 - Normattiva

LEGGE 4 marzo 1958, n. 131 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Rice

rca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 4 marzo 1958, n. 131 ultimo aggiornamento all'atto: 18/08/1967 --> Trasferimento nei ruoli organici dell'Amministrazione dei lavori pubblici del personale fuori ruolo presso gli organi decentrati. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/08/1967) (GU n.63 del 13-03-1958) visualizza atto intero nascondi Articoli 1agg.2 agg.1 orig. 2 3orig. 4 5 6 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 19-8-1967 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 4 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Per l'espletamento delle funzioni di provveditore alle Opere pubbliche la dotazione organica delle carriere direttive dell'Amministrazione dei lavori pubblici è aumentata complessivamente di 17 posti assegnati al coefficiente 900.

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(2)) I posti suddetti sono portati in aumento ai ruoli organici della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, di cui al successivo art. 3, e del ruolo degli ingegneri del Genio civile di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 362. Detto aumento è ripartito di volta in volta fra i predetti due ruoli organici in relazione al numero dei funzionari di ciascun ruolo nominati provveditori alle Opere pubbliche. La nomina a provveditore alle Opere pubbliche può essere conferita anche a funzionari appartenenti ai ruoli dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali, nonché ad ispettori generali del ruolo ad esaurimento delle nuove costruzioni ferroviarie, purché muniti di diploma di laurea. In tal caso, i funzionari che saranno nominati provveditori e quelli che già rivestono tale carica sono considerati, agli effetti del precedente comma, quali ispettori generali del Genio civile o della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, a seconda che siano tecnici o amministrativi. I provveditori alle Opere pubbliche sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su deliberazione del Consiglio dei Ministri.(1A) ------------------- AGGIORNAMENTO
(1)La L. 24 dicembre 1959, n. 1149 ha disposto (con l'art. 2) che "I posti assegnati al coefficiente 900 con l'art. 1, primo comma, della legge 4 marzo 1958, n. 131, alla dotazione organica delle carriere direttive dell'Amministrazione dei lavori pubblici sono aumentati di una unità." ---------------- AGGIORNAMENTO (1A) La L. 13 luglio 1965, n. 883 ha disposto (con l'art. 7) che " In relazione alla istituzione del Provveditorato regionale alle opere pubbliche, di cui all'articolo 1, i posti assegnati al coefficiente 900 con l'articolo 1, primo comma, della legge 4 marzo 1958, n. 131, concernente la dotazione organica delle carriere direttive dell'Amministrazione dei lavori pubblici, sono aumentati di una unità." ----------------- AGGIORNAMENTO
(2)La L. 6 agosto 1967, n. 698 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "i posti di cui all'articolo 1 della legge 4 marzo 1958, n. 131, modificato dalle leggi 24 dicembre 1959, n. 1149, e 13 luglio 1965, n. 883, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo stesso, sono ridotti di una unità." articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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