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LEGGE 28 febbraio 1967, n. 131 - Normattiva

LEGGE 28 febbraio 1967, n. 131 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui

Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 28 febbraio 1967, n. 131 ultimo aggiornamento all'atto: 27/05/1977 --> Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonchè all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/05/1977) (GU n.80 del 30-03-1967) visualizza atto intero nascondi Articoli TITOLO I Assicurazione di crediti relativi all'esportazione di merci e servizinonchè ai prodotti nazionali costituiti in deposito all'estero edall'esecuzione di lavori all'estero. 1orig. 2orig. 3orig. 4orig. 5orig. 6orig. 7orig. TITOLO II Crediti finanziari - Assistenza ai Paesi in via di sviluppo 8orig. 9orig. 10orig. 11orig. 12orig. 13orig. 14orig. 15orig. TITOLO III Finanziamento dei crediti a medio termine relativi alla esportazionedi merci e servizi e all'esecuzione di lavori all'estero. 16orig. 17orig. 18orig. 19orig. 20orig. 21orig. 22orig. TITOLO IV Disposizioni comuni 23orig. 24orig. 25orig. 26orig. 27orig. 28orig. 29orig. 30orig. 31orig. TITOLO V Fondo autonomo presso il Mediocredito centrale. 32orig. 33orig. 34orig. 35orig. TITOLO VI Disposizioni finali e transitorie. 36orig. 37orig. 38orig. 39orig. 40orig. 41orig. 42orig. 43orig. Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 11-6-1977 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 L'Istituto nazionale delle assicurazioni è autorizzato ad assumere ed a gestire per conto dello Stato in assicurazione o in riassicurazione, da imprese di assicurazione autorizzate a norma del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449:

  1. a)la garanzia dei crediti, per capitale ed interessi, che le imprese italiane concedono per l'esportazione di merci e di servizi (anche se di provenienza estera, purché facciano parte integrante della commessa) o per la vendita di prodotti nazionali costituiti in deposito all'estero, nonché dei pagamenti contrattualmente previsti durante il periodo di approntamento della fornitura o della prestazione dei servizi, relativamente ai rischi indicati ai numeri 1), 2), 3), 5) e 6) dell'articolo 5;
  2. b)la garanzia dei costi sostenuti durante l'approntamento della fornitura o la prestazione dei servizi, relativamente ai rischi indicati al n. 4) dell'articolo 5;
  3. c)la garanzia sui prodotti nazionali costituiti in deposito all'estero per la vendita, relativamente ai rischi indicati al n. 8) dell'articolo 5;
  4. d)la garanzia dei crediti, a medio termine, per capitale e interessi, che le imprese italiane concedono per le operazioni previste nella precedente lettera a), relativamente ai rischi d'insolvenza dei debitori esteri indicati all'articolo 7;
  5. e)la garanzia, nei casi in cui venga convenuta la clausola di "prezzo fisso" nel contratto di fornitura, relativamente al rischio indicato al n. 7) dell'articolo 5;
  6. f)la garanzia delle cauzioni, depositi, anticipazioni o caparre che le imprese italiane sono tenute a prestare all'estero, onde poter concorrere ad aste ed appalti indetti da Stati od enti esteri, relativamente ai rischi indicati ai numeri 5) e 9) dell'articolo 5. (

(1)) --------------- AGGIORNAMENTO
(1)La L. 24 maggio 1977, n. 227 ha disposto (con l'art. 38, comma 2) che trascorsi sessanta giorni dall'insediamento degli organi della sezione, di cui all'articolo 5 della stessa legge, è abrogata la presente legge. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.