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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 1981, n. 131 - Normattiva

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 1981, n. 131 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visuali

zzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 1981, n. 131 Aumento della misura dell'indennità di rischio agli operatori subacquei del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. (GU n.104 del 15-04-1981) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 30-4-1981 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'art. 4 della legge 15 novembre 1973, n. 734; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146; Visto l'art. 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382; Vista la legge 28 febbraio 1981, n. 44; Visto l'accordo intervenuto il 13 marzo 1980 tra il Governo ed i rappresentanti delle Federazioni unitarie C.G.I.L. C.I.S.L. U.I.L. in merito alla vertenza dei vigili del fuoco; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro; Decreta: Articolo unico Le misure dell'indennità di rischio agli operatori subacquei dei vigili del fuoco, che rientrano tra il personale di cui al primo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, di cui alla tabella C allo stesso unita, sono raddoppiate con effetto dal 1 gennaio

  1. Restano salve le modalità di cui alla tabella suddetta. Alla copertura delle spese derivanti dall'applicazione del presente decreto si provvede ai sensi della legge 28 febbraio 1981, n.
  2. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 6 marzo 1981 PERTINI FORLANI - ROGNONI ANDREATTA Visto, il Guardasigilli: SARTI Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1981 Atti di Governo, registro n. 32, foglio n. 12 nascondi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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