← Italia

LEGGE 18 marzo 1959, n. 132 - Normattiva

LEGGE 18 marzo 1959, n. 132 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ric

erca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 18 marzo 1959, n. 132 ultimo aggiornamento all'atto: 14/12/2009 --> Norme per la pubblicità sui fabbricati, manufatti, impianti e materiale rotabile di pertinenza delle Ferrovie dello Stato. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009) (GU n.89 del 14-04-1959) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 29-4-1959 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico È riservato allo Stato il diritto di esercitare la pubblicità sui beni demaniali e patrimoniali affidati alla Amministrazione delle ferrovie dello Stato anche quando la pubblicità stessa sia visibile o percettibile da aree o strade comunali, provinciali e statali, nonché sui veicoli di proprietà privata circolanti sulle linee. La pubblicità di cui al comma precedente è esercitata dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o direttamente o mediante concessione. Restano ferme le disposizioni del decreto-legge 22 maggio 1933, n. 608, e del regolamento 9 maggio 1935, n. 1149, e successive modificazioni, relativamente alla pubblicità impiantata in sede privata e visibile dalle sedi ferroviarie nonché le disposizioni che regolano la pubblicità nell'interesse dei monumenti e del paesaggio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 18 marzo 1959 GRONCHI TAMBRONI - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: GONELLA nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

Giurisprudenza su questa norma (1)

🔗 Alla fonte ufficiale

Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.