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LEGGE 12 febbraio 1968, n. 132 - Normattiva

LEGGE 12 febbraio 1968, n. 132 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui

Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 12 febbraio 1968, n. 132 ultimo aggiornamento all'atto: 28/12/1978 --> Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/12/1978) (GU n.68 del 12-03-1968) visualizza atto intero nascondi Articoli TITOLO I L'ENTE OSPEDALIERO 1 2 3 4 5 6 TITOLO II STRUTTURA E AMMINISTRAZIONEDEGLI ENTI OSPEDALIERI 7 8 9orig. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TITOLO III REQUISITI E CLASSIFICAZIONE DEGLI OSPEDALI 19 20 21 22 23 24 25 TITOLO IV PROGRAMMAZIONE OSPEDALIERA 26 27 28 29 30 31 TITOLO V DISPOSIZIONI FINANZIARIEPER GLI ENTI OSPEDALIERI 32 33 34 TITOLO VI ORDINAMENTO DEI SERVIZI E DEL PERSONALE 35 36orig. 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 TITOLO VII CASE DI CURA PRIVATE 51orig. 52orig. 53orig. TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 54 55 56 57 58 59orig. 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70orig. 71 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 27-3-1968 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Assistenza ospedaliera pubblica L'assistenza ospedaliera pubblica è svolta a favore di tutti i cittadini italiani e stranieri esclusivamente dagli enti ospedalieri. L'assistenza ospedaliera è anche svolta secondo quanto previsto dalle disposizioni che li riguardano dagli ospedali psichiatrici e dagli altri istituti di cura per le malattie mentali, dagli istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico con decreto del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, nonché dalle case di cura private, previste dal titolo VII della presente legge. Per gli istituti riconosciuti a carattere scientifico si applicano, per la parte assistenziale, le norme della presente legge. Inoltre l'assistenza ospedaliera è svolta dalle cliniche e dagli istituti universitari di ricovero e cura, per i quali, fermo restando quanto previsto per gli stessi dalle disposizioni particolari, si applicano, limitatamente allo esercizio dell'attività assistenziale, le norme della presente legge. Inoltre, le fondazioni e le associazioni disciplinate dagli articoli 12 e seguenti del codice civile che provvedono istituzionalmente al ricovero ed alla cura degli infermi, ove posseggano i requisiti prescritti dalla legge, possono ottenere, a domanda, il riconoscimento come enti pubblici ospedalieri. Salva la vigilanza tecnico-sanitaria spettante al Ministero della sanità, nulla è innovato alle disposizioni vigenti per quanto concerne il regime giuridico-amministrativo degli istituti ed enti ecclesiastici civilmente riconosciuti che esercitano l'assistenza ospedaliera. Gli istituti e gli enti di cui al quinto comma, ove posseggano i requisiti prescritti dalla presente legge, possono ottenere, a domanda, che i loro ospedali siano classificati in una delle categorie di cui agli articoli 20 e seguenti anche ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel titolo IV della presente legge. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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