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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 2017, n. 132 - Normattiva

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 2017, n. 132 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visual

izzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 2017, n. 132 Regolamento recante modifiche agli articoli 14 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214, recante regolamento di esecuzione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, istitutiva dei tribunali amministrativi regionali, in materia di concorso a referendario di TAR. (17G00144) note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/09/2017 (GU n.210 del 08-09-2017) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 5 6 7 8 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 23-9-2017 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 14 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034; Visto l'articolo 16 della legge 27 aprile 1982, n. 186; Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visti gli articoli 14 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214; Ritenuto necessario procedere allo snellimento e all'accelerazione della procedura concorsuale per l'assunzione dei referendari di Tribunale amministrativo regionale, anche mediante utilizzo di modalità telematiche; Sentito il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 28 giugno 2017; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri nella seduta del 28 luglio 2017; Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze; Emana il seguente regolamento: Art. 1 Modifiche all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214 1. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a)alla rubrica del Titolo IV, le parole: «Concorso per» sono sostituite dalle seguenti: «Concorso di secondo grado per»;
  2. b)al primo comma: 1) all'alinea, le parole: «deve indicare» sono sostituite dalle seguenti: «indica»; 2) alla lett. f), la parola: «opportuna.» è sostituita dalle seguenti: «opportuna, ivi compresi i criteri di valutazione dei titoli, definiti previo parere del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa.». N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali): «Art. 14 (Le nomine a referendario sono conferite a seguito di concorso per titoli ed esami, al quale possono partecipare, purché non abbiano superato il quarantacinquesimo anno di età). - 1) i magistrati dell'ordine giudiziario, che abbiano conseguito la nomina ad aggiunto giudiziario, ed i magistrati amministrativi e della giustizia militare di qualifica equiparata; 2) gli avvocati dello Stato e i procuratori dello Stato con qualifica non inferiore a sostituti procuratori dello Stato; 3) i dipendenti dello Stato muniti della laurea in giurisprudenza, con qualifica non inferiore a direttore di sezione e equiparata, con almeno cinque anni di effettivo servizio di ruolo nella carriera direttiva; 4) gli assistenti universitari di ruolo alle cattedre di materie giuridiche, con almeno 5 anni di servizio; 5) i dipendenti delle regioni, degli enti pubblici a carattere nazionale e degli enti locali, muniti della laurea in giurisprudenza, che siano stati assunti attraverso concorsi pubblici ed abbiano almeno cinque anni di servizio effettivo di ruolo nella carriera direttiva; 6) gli avvocati iscritti all'albo da quattro anni; 7) i consiglieri regionali, provinciali e comunali, muniti della laurea in giurisprudenza, che abbiano esercitato tali funzioni per almeno cinque anni; 8) gli ex componenti elettivi delle giunte provinciali amministrative, muniti di laurea in giurisprudenza, che abbiano esercitato le funzioni per almeno cinque anni. La commissione esaminatrice è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ed è composta da due consiglieri di Stato e da tre docenti universitari.». - Si riporta il testo dell'articolo 16 della legge 27 aprile 1982, n. 186 (Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali): «Art. 16 (Ammissione alla magistratura amministrativa). - I posti di referendario del ruolo dei magistrati amministrativi sono conferiti in base a pubblico concorso per titoli ed esami, al quale possono partecipare gli appartenenti alle categorie indicate nel primo comma dell'articolo 14 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 , che non abbiano superato il quarantacinquesimo anno di età. Il concorso è disciplinato dall'articolo 14 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 , e dal decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214 . La commissione esaminatrice è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il consiglio di presidenza, ed è composta da un presidente di sezione del Consiglio di Stato o qualifica equiparata, che la presiede, da un consigliere di Stato, da un consigliere di tribunale amministrativo regionale e da due professori universitari ordinari di materie giuridiche. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dirigente del ruolo del personale di segreteria in servizio presso il Consiglio di Stato.». - Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri): «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
  3. a)l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari ;
  4. b)l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
  5. c)le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
  6. d)l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e). (Omissis).». - Si riporta il testo del titolo IV, articolo 14, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214 (Regolamento di esecuzione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, istitutiva dei tribunali amministrativi regionali), come modificato dal presente decreto: «Titolo IV Concorso di secondo grado per la nomina a referendario Art. 14 (Bando di concorso). - Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che indice il concorso per titoli ed esami a posti di referendario del ruolo dei magistrati amministrativi regionali, indica:
  7. a)il numero dei posti messi a concorso;
  8. b)i documenti prescritti;
  9. c)i termini di presentazione della domanda di ammissione e dei titoli;
  10. d)le materie oggetto delle prove scritte ed orali;
  11. e)il diario e la sede delle prove scritte;
  12. f)ogni altra prescrizione o notizia ritenuta opportuna, ivi compresi i criteri di valutazione dei titoli, definiti previo parere del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa.». Note all'art. 1: - Per il testo del decreto del Presidente della Repubblica n. 214 del 1973, si veda nelle note alle premesse. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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