erca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 4 maggio 1998, n. 133 ultimo aggiornamento all'atto: 07/10/2025 --> Incentivi ai magistrati trasferiti ((. . .)) d'ufficio a sedi disagiate e introduzione delle tabelle infradistrettuali. note: Entrata in vigore della legge: 9-5-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/10/2025) (GU n.105 del 08-05-1998) visualizza atto intero nascondi Articoli 1agg.1 orig. 1 bisorig. 2agg.1 orig. 3orig. 4orig. 5agg.3 agg.2 agg.1 orig. 5 bis 6 7 8 9 10 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 31-12-2009 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 3 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 (Trasferimento d'ufficio). 1. Ai fini della presente legge, per trasferimento d'ufficio si intende ogni tramutamento dalla sede di servizio per il quale non sia stata proposta domanda dal magistrato, ancorché egli abbia manifestato il consenso o la disponibilità, e che determini lo spostamento in una delle sedi disagiate di cui al comma 2, comportando una distanza superiore ai 100 chilometri dalla sede ove il magistrato presta servizio. La presente legge non si applica alle assegnazioni di sede dei magistrati al termine del tirocinio, ai trasferimenti di cui all'articolo 2, secondo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, e successive modificazioni, e ai trasferimenti di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109. 2. Per sede disagiata si intende l'ufficio giudiziario per il quale ricorrono congiuntamente i seguenti requisiti:
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.