← Italia

Normattiva - Il portale della legge vigente

--> --> ORDINANZA 3 aprile 1987, n. 134 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente MINISTERO DELLA SANITA' ORDINANZA 3 aprile 1987, n. 134 Modificazioni ed integrazioni all'ordinanza ministeriale 25 settembre 1986 recante disposizioni contingibili ed urgenti in materia di profilassi dell'afta epizootica. (GU n.80 del 06-04-1987) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 6-4-1987 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL MINISTRO DELLA SANITÀ Vista la propria ordinanza del 25 settembre 1986, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 225 del 27 settembre 1986, che detta disposizioni contingibili ed urgenti per la profilassi dell'afta epizootica così come modificata dall'ordinanza del 24 gennaio 1987, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 19 del 24 gennaio 1987; Visto l'art. 10 della predetta ordinanza del 25 settembre 1986 che disciplina la macellazione degli animali recettivi all'afta epizootica nelle zone infette e di protezione; Ritenuto necessario apportare modifiche al suddetto articolo allo scopo di rendere compatibili le disposizioni di polizia veterinaria con le esigenze di rifornimento carneo di dette zone e con le imprescindibili necessità e situazioni derivanti dai cicli produttivi degli allevamenti zootecnici; Ordina: Art. 1 L'art. 10 dell'ordinanza 25 settembre 1986, citata in premessa, è sostituito dal seguente: I provvedimenti sanitari adottati nella zona infetta sono revocati trascorsi trenta giorni dall'ultimo caso di malattia, secondo le modalità stabilite dal primo comma dell'art. 16 del vigente regolamento di polizia veterinaria. Nelle zone infette e di protezione non è consentita l'introduzione di animali vivi delle specie sensibili all'afta epizootica né nazionali né di provenienza estera per tutto il periodo di cui al precedente comma. Nella zona di protezione, trascorsi quindici giorni dall'ultimo caso di malattia, può essere consentita la ripresa della macellazione ordinaria degli animali appartenenti agli allevamenti della zona stessa, con le procedure ed i controlli sanitari previsti dall'art. 14 del vigente regolamento di polizia veterinaria e a condizione che l'esito del controllo veterinario dell'allevamento e la visita veterinaria degli animali prima del carico siano risultati nettamente favorevoli e che gli animali stessi siano trasportati per essere macellati senza ritardo direttamente in un macello situato entro la zona di protezione o nell'ambito della stessa unità sanitaria locale o di quelle con termini della stessa provincia a condizione che i macelli stessi siano dotati di convenienti strutture per la pulizia e la disinfezione degli automezzi. Nel caso che gli animali debbano essere spostati per la macellazione in altra unità sanitaria locale le modalità ed i controlli per lo spostamento devono essere concordati con l'unità sanitaria locale sede del mattatoio prescelto. Nella zona di protezione può essere consentita dall'autorità regionale competente l'introduzione, al solo scopo di macellazione, degli animali purché di provenienza nazionale semprechè non siano oggetto di misure restrittive di polizia veterinaria alle seguenti condizioni:

  1. a)che gli animali siano fatti confluire in determinati macelli della stessa zona di protezione;
  2. b)che gli stessi dispongano di idonee e capienti stalle di sosta;
  3. c)che siano dotati di un'adeguata struttura che consenta una razionale pulizia e disinfezione degli automezzi. Nella stessa giornata non possono affluire ai macelli suddetti animali delle specie ricettive provenienti dalla zona infetta o di protezione e animali di cui al precedente quinto comma. L'introduzione degli stessi animali deve essere preventivamente autorizzata di volta in volta dall'autorità sanitaria dell'unità sanitaria locale dove ha sede l'impianto di macellazione. L'autorizzazione deve contenere tra l'altro l'indicazione: della precisa ubicazione del macello; della targa e degli estremi dell'autorizzazione dell'automezzo destinato al trasporto degli animali; delle generalità del conducente che effettua il trasporto; della data in cui dovrà essere effettuato il trasporto; del percorso che dovrà essere effettuato dopo l'ingresso nella zona di protezione e ciò al fine di consentire i necessari controlli. L'autorizzazione di cui al precedente comma deve accompagnare il trasporto ed essere esibita a richiesta dell'autorità preposta ai controlli. La predetta autorizzazione è consegnata all'arrivo degli animali al veterinario responsabile dei servizi di ispezione presso il macello di destinazione degli animali. Nella zona infetta, trascorsi sette giorni dalla constatazione dell'ultimo caso di malattia, l'autorità regionale può consentire nei macelli, eventualmente compresi in tale zona e situati a conveniente distanza dal focolaio, l'introduzione al solo scopo di macellazione, degli animali recettivi, purché di provenienza nazionale semprechè non siano oggetto di misure di polizia veterinaria e alle condizioni previste dal quinto al decimo comma precedenti. Gli automezzi impiegati nei trasporti di cui al presente articolo non potranno allontanarsi dal macello se non dopo che siano stati sottoposti alle prescritte operazioni di pulizia e disinfezione. Tutti gli animali introdotti nei macelli non possono essere allontanati per nessun motivo dallo stabilimento di macellazione e di norma debbono essere abbattuti non oltre le ventiquattro ore dopo il loro arrivo, previa accurata visita veterinaria ante mortem. Allo scopo di evitare l'inoltro nelle zone infette e di protezione degli animali delle specie sensibili all'afta epizootica provenienti dall'estero, gli uffici veterinari di confine, porto e aeroporto debbono essere tempestivamente informati dalle autorità competenti dei provvedimenti di zona infetta e di protezione con la precisa indicazione dei comuni o delle parti dei territori comunali compresi nei provvedimenti stessi. articolo successivo nascondi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

🔗 Alla fonte ufficiale

Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.