--> --> ORDINANZA 3 aprile 1987, n. 134 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente MINISTERO DELLA SANITA' ORDINANZA 3 aprile 1987, n. 134 Modificazioni ed integrazioni all'ordinanza ministeriale 25 settembre 1986 recante disposizioni contingibili ed urgenti in materia di profilassi dell'afta epizootica. (GU n.80 del 06-04-1987) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 6-4-1987 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL MINISTRO DELLA SANITÀ Vista la propria ordinanza del 25 settembre 1986, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 225 del 27 settembre 1986, che detta disposizioni contingibili ed urgenti per la profilassi dell'afta epizootica così come modificata dall'ordinanza del 24 gennaio 1987, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 19 del 24 gennaio 1987; Visto l'art. 10 della predetta ordinanza del 25 settembre 1986 che disciplina la macellazione degli animali recettivi all'afta epizootica nelle zone infette e di protezione; Ritenuto necessario apportare modifiche al suddetto articolo allo scopo di rendere compatibili le disposizioni di polizia veterinaria con le esigenze di rifornimento carneo di dette zone e con le imprescindibili necessità e situazioni derivanti dai cicli produttivi degli allevamenti zootecnici; Ordina: Art. 1 L'art. 10 dell'ordinanza 25 settembre 1986, citata in premessa, è sostituito dal seguente: I provvedimenti sanitari adottati nella zona infetta sono revocati trascorsi trenta giorni dall'ultimo caso di malattia, secondo le modalità stabilite dal primo comma dell'art. 16 del vigente regolamento di polizia veterinaria. Nelle zone infette e di protezione non è consentita l'introduzione di animali vivi delle specie sensibili all'afta epizootica né nazionali né di provenienza estera per tutto il periodo di cui al precedente comma. Nella zona di protezione, trascorsi quindici giorni dall'ultimo caso di malattia, può essere consentita la ripresa della macellazione ordinaria degli animali appartenenti agli allevamenti della zona stessa, con le procedure ed i controlli sanitari previsti dall'art. 14 del vigente regolamento di polizia veterinaria e a condizione che l'esito del controllo veterinario dell'allevamento e la visita veterinaria degli animali prima del carico siano risultati nettamente favorevoli e che gli animali stessi siano trasportati per essere macellati senza ritardo direttamente in un macello situato entro la zona di protezione o nell'ambito della stessa unità sanitaria locale o di quelle con termini della stessa provincia a condizione che i macelli stessi siano dotati di convenienti strutture per la pulizia e la disinfezione degli automezzi. Nel caso che gli animali debbano essere spostati per la macellazione in altra unità sanitaria locale le modalità ed i controlli per lo spostamento devono essere concordati con l'unità sanitaria locale sede del mattatoio prescelto. Nella zona di protezione può essere consentita dall'autorità regionale competente l'introduzione, al solo scopo di macellazione, degli animali purché di provenienza nazionale semprechè non siano oggetto di misure restrittive di polizia veterinaria alle seguenti condizioni:
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.