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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2005, n. 134 - Normattiva

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2005, n. 134 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visual

izzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2005, n. 134 Regolamento recante disciplina per le navi mercantili dei requisiti per l'imbarco, il trasporto e lo sbarco di merci pericolose. note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/7/2005 (GU n.163 del 15-07-2005 - Suppl. Ordinario n. 123) visualizza atto intero nascondi Articoli Capo I Disposizioni generali 1 2 3 4 5 Capo II Requisiti di idoneità delle navi e delle unità di trasportodel carico adibite al trasporto di merci pericolose. 6 7 8 9 10 11 12 Capo III Disposizioni per le operazionidi imbarco, sbarco, trasbordo e trasporto 13 14 15 16 Capo IV Prescrizioni particolari integrativerelative alle varie classi di merci pericolose 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Capo V Disposizioni relative ad imballaggi,grandi imballaggi e contenitori intermedi 29 30 31 32 33 34 35 Capo VI Disposizioni finali 36 37 38 Allegati Allegato I Allegato I Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 30-7-2005 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto l'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visti gli articoli 7 e 35, primo comma, lettera b), della legge 5 giugno 1962, n. 616, sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare; Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313, relativa alla ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, adottata a Londra il 1° novembre 1974, e successive modificazioni (SOLAS 74/78); Vista la legge 29 settembre 1980, n. 662, relativa alla ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, adottata a Londra il 2 novembre 1973, e successive modificazioni (MARPOL 73/78); Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, che approva il regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 347, concernente regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, recante attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom, in materia di radiazioni ionizzanti, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggi, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, recante attuazione della direttiva 94/57/CE, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime, e della direttiva 97/58/CE che modifica la direttiva 94/57/CE, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, recante attuazione della direttiva 98/18/CE, relativa alle disposizioni e alle norme di sicurezza per le navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali, e successive modificazioni; Tenuto conto che il capitolo VII della SOLAS 74/78, come emendata, ha reso obbligatoria, a decorrere dal 1° gennaio 2004, l'applicazione delle norme del codice internazionale per il trasporto marittimo delle merci pericolose (IMDG Code), adottato dall'Organizzazione internazionale marittima (IMO) con risoluzione A.81(IV) del 27 settembre 1965; Ritenuto necessario adeguare la normativa in materia di trasporto via mare delle merci pericolose in colli ed unità di trasporto del carico, alla luce delle nuove normative introdotte con le citate convenzioni e risoluzioni; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nelle adunanze del 4 giugno 2001 e del 21 febbraio 2005; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 maggio 2005; Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'ambiente e della tutela del territorio, del lavoro e delle politiche sociali, della salute e delle attività produttive; Emana il seguente regolamento: Art. 1 Campo di applicazione 1. Il presente regolamento stabilisce i requisiti a cui debbono rispondere le navi mercantili nazionali, adibite alla navigazione marittima, e le navi di bandiera estera che toccano i porti italiani, per essere abilitate al trasporto di merci pericolose in colli e unità di trasporto del carico, le procedure per l'imbarco, il trasporto in mare, lo sbarco, il trasbordo dei colli e unità di trasporto del carico, nonché i requisiti tecnici degli stessi. 2. Le presenti norme non si applicano alle merci ed ai materiali pericolosi destinati al normale approvvigionamento ed armamento della nave, nonché a carichi particolari trasportati su navi costruite appositamente o trasformate interamente a tale scopo. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Il testo dell'art. 17, commi 1 e 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 1988, n. 214 è il seguente: «1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

  1. a)l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;
  2. b)l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
  3. c)le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
  4. d)l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge. 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.». - Il testo degli articoli 7 e 35 primo comma della legge 5 giugno 1962, n. 616 (Sicurezza della navigazione e della vita umana in mare), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 5 luglio 1962, n. 168, è il seguente: «Art. 7 (Requisiti per il rilascio dei certificati di sicurezza o d'idoneita). - I requisiti tecnici necessari per ottenere il rilascio dei certificati di sicurezza o d'idoneità sono determinati dai regolamenti di esecuzione della presente legge.». «Art. 35 (Emanazione dei regolamenti di esecuzione). - Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri competenti, saranno emanati i regolamenti per l'esecuzione della presente legge per determinare:
  5. a)i requisiti ai quali devono rispondere le navi, secondo i loro vari tipi e secondo la specie di navigazione e di traffico cui sono adibite, ai fini della sicurezza della navigazione;
  6. b)i requisiti ai quali devono rispondere le navi per essere abilitate al trasporto delle merci pericolose, nonché le modalità dell'imbarco e dello sbarco delle merci medesime;
  7. c)i requisiti ai quali devono rispondere le navi per essere abilitate al trasporto di passeggeri;
  8. d)le modalità per il trasporto di granaglie e di altri carichi scorrevoli.». - La legge 23 maggio 1980, n. 313, reca: «Adesione alla convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, con allegato, aperta alla firma a Londra il 1° novembre 1974, e sua esecuzione» ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 luglio 1980, n. 190. - La legge 29 settembre 1980, n. 662, reca: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi e del protocollo sull'intervento in alto mare in caso di inquinamento causato da sostanze diverse dagli idrocarburi, con annessi, adottati a Londra il 2 novembre 1973» ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 ottobre 1980, n. 292. - Il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 445, reca: «Approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare» ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 gennaio 1992, n. 17. - Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 347, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 giugno 1994, n. 132. - Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 giugno 1995, n. 136. - Il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 1997, n. 38, supplemento ordinario n. 33. - Il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 1998, n. 201. - Il decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 marzo 2000, n. 55, supplemento ordinario n. 38. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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