blemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 31 gennaio 1947, n. 135 ultimo aggiornamento all'atto: 30/01/1953 --> Passaggio al Comune, alla cessazione dell'appalto, del personale dell'appaltatore delle imposte di consumo e tasse affini. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/01/1953) (GU n.72 del 28-03-1947) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 29-3-1947 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO Visto il testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175; Visto il testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, Visto il regolamento 30 aprile 1936, n. 1138; Visto il regio decreto 28 maggio 1942, n. 710; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62; Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro, per il lavoro e la previdenza sociale; HA SANZIONATO E PROMULGA: Art. 1 Il personale di nomina dell'appaltatore, addetto al servizio delle imposte di consumo e tasse affini, che alla cessazione dell'appalto non sia trattenuto alle dipendenze dell'appaltatore e che si trovi nelle condizioni di cui al comma seguente, deve essere assunto dal Comune qualora questo deliberi di condurre direttamente la gestione. Ha diritto a tale assunzione il personale che, alla data della cessazione dell'appalto, presti da almeno un anno ininterrotto servizio nella gestione e che da almeno ugual tempo risulti iscritto al Fondo di previdenza di cui all'art. 316 del regolamento 30 aprile 1936, n. 1138, e successive modificazioni. Tale diritto non compete al personale che presti servizio in due o più Comuni. Le disposizioni del presente articolo si applicano al personale addetto alle gestioni in appalto cessate a far tempo dal 31 marzo 1946. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi
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