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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 1964, n. 135 - Normattiva

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 1964, n. 135 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di vis

ualizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 1964, n. 135 Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pisa. (GU n.81 del 01-04-1964) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 16-4-1964 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta, la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art.

  1. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lingue e letterature straniere è aggiunto quello di: "Lingua e letteratura brasiliana". Art. 49, relativo agli istituti annessi alla sezione del corso di laurea in Lingue e letterature straniere è abrogato e sostituito dal seguente: 1) "Istituto di Lingua e letteratura spagnola ed ispano-americana" 2) Istituto di Filologia germanica; 3) Istituto di Lingua e letteratura russa; 4) Istituto di Storia. Art. 91, relativo al corso di laurea in Scienze biologiche, l'ultimo comma è abrogato e sostituito dal seguente: "Gli studenti possono seguire i corsi di laboratorio biennale ed annuale negli istituti di Antropologia e paleontologia umana, di Biologia generale, di Botanica e di zoologia ed anatomia comparata della Facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali, negli istituti di Anatomia umana, di Chimica biologica, di Fisiologia umana, di Microbiologia, e di Patologia generale della Facoltà di medicina e chirurgia, e negli istituti di Entomologia agraria, di Genetica, di Patologia vegetale e Microbiologia agraria della Facoltà di agraria. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella, Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 24 febbraio 1964 SEGNI GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1964 Atti del Governo, registro n. 182, foglio n.
  2. - VILLA nascondi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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