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LEGGE 10 febbraio 1953, n. 136 - Normattiva

LEGGE 10 febbraio 1953, n. 136 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui

Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 10 febbraio 1953, n. 136 ultimo aggiornamento all'atto: 14/09/2020 --> Istituzione dell'Ente Nazionale Idrocarburi (E.N.I.). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/09/2020) (GU n.72 del 27-03-1953) visualizza atto intero nascondi Articoli CAPO I Degli scopi e del patrimonio dell'Ente 1orig. 2orig. 3 4 5 6orig. 7 8 9 10 CAPO II Dell'ordinamento dell'Ente. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 CAPO III Del bilancio e del conto economico. 21orig. 22 CAPO IV Disposizioni finali e transitorie. 23agg.1 orig. 24 25 26 27 28 29 Allegati Tabella A Tabella A Tabella B Tabella B Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 28-12-1967 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 È istituito l'Ente Nazionale Idrocarburi (E.N.I.). Esso ha sede in Roma, ha personalità giuridica di diritto pubblico, ed ha il compito di promuovere ed attuare iniziative di interesse nazionale nel campo degli idrocarburi e dei vapori naturali. ((L'ENI ha, altresì, il compito di promuovere ed attuare iniziative di interesse nazionale nei settori della chimica e della ricerca, produzione, rigenerazione e vendita dei combustibili nucleari, nonché nel settore minerario attinente a questa attività. L'intervento in altri settori, previa autorizzazione formale del Ministro per le partecipazioni statali, è consentito solo in quanto essi siano collegati con quelli fondamentali degli idrocarburi, dei vapori naturali, della chimica e dei combustibili nucleari da un vincolo di strumentalità, accessorietà o complementarietà. L'ente, oltre a gestire le partecipazioni già acquisite, può assumere, previa autorizzazione formale del Ministro per le partecipazioni statali, nuove partecipazioni, ai sensi del successivo articolo 4, anche nei settori della chimica e dei combustibili nucleari)) . articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

Giurisprudenza su questa norma (1)

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