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LEGGE 23 marzo 1956, n. 136 - Normattiva

LEGGE 23 marzo 1956, n. 136 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ric

erca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 23 marzo 1956, n. 136 ultimo aggiornamento all'atto: 20/03/1980 --> Modificazioni al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1951, n. 203, ed alla legge 8 marzo 1951, n. 122, recante norme per la elezione dei Consigli provinciali. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/03/1980) (GU n.73 del 27-03-1956 - Suppl. Ordinario) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43orig. 44 45 46 47 48 49 Allegati Allegato A Allegato A Allegato B Allegato B Allegato C Allegato C Allegato D Allegato D Allegato E Allegato Eorig. Allegato F Allegato Forig. Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 28-3-1956 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 L'art. 3 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, è sostituito dal seguente: "La Giunta municipale si compone del sindaco che la presiede, e di: quattordici assessori e quattro supplenti nei Comuni con popolazione superiore ai 500.000 abitanti; dodici assessori e tre supplenti nei Comuni con popolazione superiore ai 250.000 abitanti; dieci assessori nei Comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti; sei assessori nei Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia; quattro assessori nei Comuni con popolazione superiore ai 3.000 abitanti e due assessori negli altri. Nei Comuni delle ultime quattro categorie il numero degli assessori supplenti è di due". articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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