icerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente MINISTERO DELLA SANITA' DECRETO 24 marzo 1988, n. 136 Modificazione all'allegato al decreto ministeriale 2 maggio 1985, recante norme in materia di additivi per mangimi, per quanto riguarda la bentonite e la montmorillonite. note: Entrata in vigore del decreto: 05/05/1988 (GU n.103 del 04-05-1988) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 Allegati Allegato Allegato Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 5-5-1988 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL MINISTRO DELLA SANITÀ DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE E IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399, concernente la disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi; Visto il decreto 2 maggio 1985, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 136/1985, recante norme in materia di additivi per mangimi, modificato dal decreto 3 marzo 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66/1986, dal decreto 31 dicembre 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107/1987, nonché dal decreto 27 maggio 1987, n. 351, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200/1987, con il quale viene, tra l'altro, ammesso l'impiego della Bentonite e Montmorillonite, nell'alimentazione degli animali; Visto che la dizione usata nell'allegato al detto decreto, parte VII, leganti, antiagglomeranti e coagulanti, alla voce Bentonite e Montmorillonite, colonna 8, altre disposizioni, è limitativa nell'escluderne la possibilità di impiego con altri additivi ed è impropria nella terminologia adoperata; Considerato, invece, che la dizione usata dalla direttiva n. 86/403/CEE, del 28 luglio 1986, pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" CEE n. L 233, del 20 agosto 1986, è più ampia consentendo l'uso della Bentonite e Montmorillonite in associazione con gli altri additivi, ammessi nell'alimentazione animale, ad eccezione di quelli appartenenti ai gruppi degli antibiotici e dei coccidiostatici ed altre sostanze medicamentose e, tuttavia, nell'ambito di questi gruppi consentendone l'associazione con Fosfato di Tilosina, Monensin-sodio, Ipronidazolo e Lasalocid-sodio; Sentita la commissione tecnica mangimi, prevista dall'art. 9 della citata legge 15 febbraio 1963, n. 281; Visto l'art. 6, sub u), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente le funzioni amministrative riservate allo Stato in materia sanitaria; Decreta: Art. 1 L'allegato al decreto 2 maggio 1985, recante norme in materia di additivi per mangimi, da ultimo modificato con decreto 27 maggio 1987, n. 351, citato nelle premesse, è ulteriormente modificato in conformità all'allegato al presente decreto. articolo successivo nascondi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.