rca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 4 marzo 1952, n. 137 ultimo aggiornamento all'atto: 29/12/2000 --> Assistenza a favore dei profughi. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2000) (GU n.71 del 24-03-1952) visualizza atto intero nascondi Articoli 1orig. 2 3agg.2 agg.1 orig. 4 5 6 7 8 9 10agg.1 orig. 11agg.2 agg.1 orig. 12 13 14 15 16 17agg.3 agg.2 agg.1 orig. 18orig. 19 20 21 22 23 24orig. 25orig. 26 27 28agg.1 orig. 29 30 31 32 33 34 Disposizione transitoria 35 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 1-1-2001 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 L'assistenza prevista dalla presente legge è concessa, secondo le modalità fissate dai successivi articoli, ai cittadini italiani che si trovino in stato di bisogno e appartengano alle seguenti categorie: 1) profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, per quest'ultima limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950; 2) profughi dai territori sui quali, in seguito al Trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano; 3) profughi da territori esteri; 4) profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra. L'assistenza si estende ai congiunti a carico del profugo. Sono considerati tali, agli effetti della presente legge, la moglie ed i figli non coniugati conviventi ed a carico. Le altre persone di famiglia sono riconosciute a carico del profugo se già lo erano prima del fatto che determinò la condizione di profugo o lo sono divenute a seguito di tale fatto. (
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.