DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 1966, n. 137 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di vis
ualizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 1966, n. 137 Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Perugia. (GU n.82 del 02-04-1966) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 17-4-1966 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1107, e modificato con regio decreto 2 ottobre 1940, n. 1471, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti sopra indicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 18, relativo alle propedeuticità di esami nel corso di laurea in Scienze politiche è modificato nel senso che viene aggiunto il seguente comma: "Gli esami di Istituzioni di diritto pubblico e di Storia moderna (biennale) devono precedere quello di Storia ed istituzioni dei paesi afro-asiatici". Art.
- - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina e chirurgia è aggiunto quello di: 13) Semeiotica chirurgica. Art.
- - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica (indirizzo organico-biologico) sono aggiunti quelli di: 23) Chimica industriale; 24) Chimica quantistica; 25) Cinetica chimica; 26) Chimica delle sostanze naturali. Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica (indirizzo inorganico-chimico-fisico) sono aggiunti quelli di: 24) Spettroscopia molecolare; 25) Cinetica chimica; 26) Chimica dello stato solido; 27) Cristallografia. L'insegnamento complementare di Spettroscopia è soppresso. Art. 92, relativo alle norme generali riguardante le Scuole di perfezionamento annesse alla Facoltà di medicina e chirurgia è abrogato e sostituito dal seguente: "Alla Facoltà di medicina e chirurgia sono ammesse le scuole di specializzazione in: "Endocrinologia e malattie del ricambio", "Pediatria", "Ostetricia e ginecologia", "Oculistica", "Chirurgia", "Medicina interna", "Igiene", "Gastroenterologia", "Anestesiologia", "Otorinolaringoiatria" e "Cardiologia". Esse hanno lo scopo di promuovere il maggior incremento degli studi medico-chirurgici, impartendo una particolare istruzione a quei laureati che intendono migliorare la loro cultura e preparazione specializzandosi in qualche branca. Le scuole di specializzazione conducono al conferimento del diploma di "specialista", a norma dell'art. 178 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 18 febbraio 1966 SARAGAT GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1966 Atti del Governo, registro n. 202, foglio n.
- - VILLA Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1107, e modificato con regio decreto 2 ottobre 1940, n. 1471, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti sopra indicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 18, relativo alle propedeuticità di esami nel corso di laurea in Scienze politiche è modificato nel senso che viene aggiunto il seguente comma: "Gli esami di Istituzioni di diritto pubblico e di Storia moderna (biennale) devono precedere quello di Storia ed istituzioni dei paesi afro-asiatici". Art.
- - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina e chirurgia è aggiunto quello di: 13) Semeiotica chirurgica. Art.
- - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica (indirizzo organico-biologico) sono aggiunti quelli di: 23) Chimica industriale; 24) Chimica quantistica; 25) Cinetica chimica; 26) Chimica delle sostanze naturali. Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica (indirizzo inorganico-chimico-fisico) sono aggiunti quelli di: 24) Spettroscopia molecolare; 25) Cinetica chimica; 26) Chimica dello stato solido; 27) Cristallografia. L'insegnamento complementare di Spettroscopia è soppresso. Art. 92, relativo alle norme generali riguardante le Scuole di perfezionamento annesse alla Facoltà di medicina e chirurgia è abrogato e sostituito dal seguente: "Alla Facoltà di medicina e chirurgia sono ammesse le scuole di specializzazione in: "Endocrinologia e malattie del ricambio", "Pediatria", "Ostetricia e ginecologia", "Oculistica", "Chirurgia", "Medicina interna", "Igiene", "Gastroenterologia", "Anestesiologia", "Otorinolaringoiatria" e "Cardiologia". Esse hanno lo scopo di promuovere il maggior incremento degli studi medico-chirurgici, impartendo una particolare istruzione a quei laureati che intendono migliorare la loro cultura e preparazione specializzandosi in qualche branca. Le scuole di specializzazione conducono al conferimento del diploma di "specialista", a norma dell'art. 178 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 18 febbraio 1966 SARAGAT GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1966 Atti del Governo, registro n. 202, foglio n.
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