qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO-LEGGE 8 luglio 2002, n. 138 ultimo aggiornamento all'atto: 22/04/2023 --> Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate. note: Entrata in vigore del decreto: 8-7-2002. Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2002, n. 178 (in SO n.168, relativo alla G.U. 10/08/2002, n.187). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/04/2023) (GU n.158 del 08-07-2002) visualizza atto intero nascondi Articoli Capo I DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROROGHE DI TERMINI 1orig. Capo II DISPOSIZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA 2agg.1 orig. 3agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 4agg.1 orig. 5agg.1 orig. 6orig. Capo III TRASFORMAZIONE DI ENTI PUBBLICI 7agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 8agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. Capo IV RAZIONALIZZAZIONE E CONTENIMENTO DELLA SPESA FARMACEUTICA 9agg.1 orig. Capo V INTERVENTI PER IL SOSTEGNO DELL'ECONOMIA NELLE AREE SVANTAGGIATE E INAGRICOLTURA 10orig. 11agg.1 orig. Capo VI DISPOSIZIONI VARIE 12 13agg.2 agg.1 orig. 14agg.1 orig. 15orig. 16 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 11-8-2002 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di operare interventi in materia tributaria, con particolare riferimento alle accise sui prodotti petroliferi, alle tasse automobilistiche, al potenziamento dell'attività di riscossione dei tributi, alla gestione unitaria dei giochi, ai crediti di imposta ed alle società e associazioni sportive dilettantistiche; Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di operare interventi per la trasformazione ed il riassetto di enti pubblici, per la razionalizzazione ed il contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate, nonché per l'attuazione di una sentenza della Corte Costituzionale; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 luglio 2002; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro della salute e del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle attività produttive e con il Ministro per gli affari regionali; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Proroghe di termini in materia di accise e in materia finanziaria 1. Le disposizioni in materia di aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate, di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, prorogate da ultimo, fino al 30 giugno 2002, con l'articolo 1 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, sono ulteriormente prorogate ((dal 1 luglio 2002)) fino al 31 dicembre 2002. La disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, si applica fino al 31 dicembre 2002. 2. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1 ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate da ultimo, fino al 30 giugno 2002, con l'articolo 2 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, sono ulteriormente prorogate ((dal 1 luglio 2002)) fino al 31 dicembre 2002. 3. Le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1 ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate da ultimo, fino al 30 giugno 2002, con l'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, sono ulteriormente prorogate ((dal 1 luglio 2002)) fino al 31 dicembre 2002. 4. Le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1 ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate da ultimo, fino al 30 giugno 2002, con l'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, sono ulteriormente prorogate ((dal 1 luglio 2002)) fino al 31 dicembre 2002. (( 4-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 dell'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, si applicano, con le medesime modalità anche per il periodo dal 1 luglio 2002 al 31 dicembre 2002. Per tale periodo, i termini e i riferimenti temporali contenuti nel predetto articolo 5 sono così rideterminati:
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.