DECRETO 15 gennaio 1988, n. 14 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui
Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente MINISTERO DELLA SANITA' DECRETO 15 gennaio 1988, n. 14 Disposizioni dirette ad escludere il rischio di infezioni da virus HIV, dettate anche in attuazione di quanto previsto dall'art. 5, comma 7, del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, convertito, con modificazioni, nella legge 29 dicembre 1987, n. 531, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria. note: Entrata in vigore del decreto: 10/02/1988 (GU n.20 del 26-01-1988) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 5 6 Allegati Tabelle Tabelle Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 10-2-1988 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL MINISTRO DELLA SANITÀ Vista la legge 14 luglio 1967, n. 592, sulla raccolta, conservazione e distribuzione del sangue umano; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1971, n. 1256: regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1967, n. 592; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833; Viste le proprie circolari n. 28 del 17 luglio 1985 e n. 47 del 16 luglio 1986, aventi ad oggetto "Infezioni da LAV/HIV - misure di sorveglianza e profilassi"; Viste le misure adottate dalla Direzione generale del servizio farmaceutico per escludere il rischio di trasmissione di infezione da HIV attraverso l'impiego di emoderivati; Visto l'art. 5, comma 7, del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, recante: "Disposizioni urgenti in materia sanitaria", convertito, con modificazioni, nella legge 29 dicembre 1987, n. 531; Ritenuto necessario dettare disposizioni organiche e generali dirette ad escludere il rischio di infezioni da virus HIV attraverso la catena delle emotrasfusioni e delle somministrazioni di emoderivati; Sentita la Commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS, istituita con decreto ministeriale in data 9 gennaio 1987; Sentito il Consiglio superiore di sanità; Decreta: Art. 1
- I centri di cui agli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 della legge 14 luglio 1967, n. 592, nello svolgimento delle operazioni di selezione dei donatori oltre quanto previsto dal capo I del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1971, n. 1256, devono preliminarmente escludere, sulla base dell'indagine anamnestica, che i donatori appartengano alle categorie a rischio di cui alla tabella
- È fatto obbligo agli stessi centri di invitare, con idonee modalità, i potenziali donatori ad astenersi da donazioni di sangue qualora appartengano alle categorie a rischio. AVVERTENZA Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse - La legge n. 833/1978 è quella istitutiva del Servizio sanitario nazionale. - Il comma 7 dell'art. 5 del D.L. n. 443/1987 dispone: "Le unità sanitarie locali assicurano l'esecuzione dei test sierologici per la diagnosi dell'infezione HTLV/III-LAV sulle unità di sangue raccolte, destinando alla trasfusione diretta o alla produzione di emoderivati e di plasmaderivati le unità risultate sierologicamente negative. Le stesse disposizioni si applicano per l'impiego di unità di sangue e suoi derivati, anche di origine placentare, importate dall'estero. Con decreto del Ministro della sanità vengono indicate le norme di carattere tecnico e le modalità per l'esecuzione del predetto test". Nota all' art. 1: I centri previsti dagli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 della legge n. 592/1967 sono: i "centri di raccolta, fissi e mobili", i quali provvedono alle operazioni di raccolta del sangue umano per uso trasfusionale ed al suo immediato trasferimento ai centri trasfusionali ed ai centri di produzione di emoderivati; i "centri trasfusionali", che provvedono alle operazioni di raccolta, preparazione, conservazione e distribuzione del sangue umano per uso trasfusionale, nonché alla eventuale preparazione di emoderivati con esclusione del plasma e dei suoi derivati; i "centri di produzione degli emoderivati", i quali, oltre che alle attività demandate ai centri trasfusionali, provvedono alla preparazione e alla distribuzione dei derivati del sangue umano a lunga conservazione per uso profilattico terapeutico e diagnostico; il "Centro nazionale per la trasfusione del sangue" la cui organizzazione e funzionamento sono affidati alla Croce rossa italiana. articolo successivo nascondi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi