--> --> ORDINANZA 7 marzo 1987, n. 140 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente MINISTERO DELLA SANITA' ORDINANZA 7 marzo 1987, n. 140 Vaccinazione obbligatoria antirabbica dei cani ed altri animali domestici. (GU n.87 del 14-04-1987) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 5 6 7 8 Allegati Allegato Allegato Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 14-4-1987 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL MINISTRO DELLA SANITÀ Visto il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383; Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni; Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34; Vista la legge 23 giugno 1970, n. 503; Vista la legge 23 dicembre 1975, n. 745; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833; Visto il parere del Consiglio superiore di sanità sulla profilassi della rabbia silvestre espresso nella seduta del 18 dicembre 1981; Visto il decreto ministeriale 14 maggio 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 21 maggio 1986, concernente la disciplina della produzione, acquisto, distribuzione ed impiego dei vaccini per la profilassi immunizzante obbligatoria degli animali; Vista la circolare n. 2 del 2 gennaio 1985 riguardante le profilassi vaccinali obbligatorie: procedure amministrative contabili per la liquidazione delle prestazioni veterinarie; Ritenuta l'esigenza di adottare misure profilattiche per fronteggiare il pericolo della rabbia silvestre tuttora presente nei Paesi confinanti con l'Italia ed in alcune province del territorio nazionale a ridosso dell'arco alpino; Attesa quindi la necessità di conferire uno stato immunitario ai cani ed agli altri animali domestici presenti nelle zone ove continuano a manifestarsi casi di rabbia silvestre e nelle zone maggiormente esposte al pericolo del contagio; Ordina: Art. 1 Nelle regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia e nelle province autonome di Bolzano e di Trento è resa obbligatoria la vaccinazione antirabbica precontagio dei cani, dei bovini, degli ovini, dei caprini e degli equini che si trovano esposti al contagio dell'infezione rabica. Le competenti autorità delle regioni e province autonome indicate al precedente comma, in relazione alla valutazione del rischio del contagio individuano le zone, stabilendone l'ampiezza, nelle quali deve essere effettuata la vaccinazione antirabbica precontagio. Con lo stesso provvedimento determinano altresì le specie animali che nelle predette zone, in relazione al rischio del contagio devono essere sottoposte al trattamento vaccinale antirabbico e prevedono altresì l'esecuzione della vaccinazione antirabbica per gli animali non vaccinati nel periodo di cui al successivo art. 2 in quanto non in età di vaccinazione. articolo successivo nascondi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.