sualizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 settembre 2021, n. 141 Regolamento recante deroga all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458. (21G00152) note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/10/2021 (GU n.243 del 11-10-2021) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 26-10-2021 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 3 marzo 1951, n. 178, e in particolare gli articoli 3 e 4; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458, e in particolare l'articolo 2; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 2021, recante «Determinazione numerica delle onorificenze dell'Ordine "Al merito della Repubblica italiana", che potranno essere complessivamente conferite nelle ricorrenze del 2 giugno e del 27 dicembre 2021», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 12 aprile 2021; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 agosto 2021; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 settembre 2021; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; Emana il seguente regolamento: Art. 1 Deroga all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458, limitatamente all'anno 2021, il numero delle onorificenze di cui al predetto articolo non può superare il decimo del numero complessivo delle nomine determinato ai sensi dell'articolo 3, comma terzo, della legge 3 marzo 1951, n. 178. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 17 settembre 2021 MATTARELLA Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri Visto, il Guardasigilli: Cartabia Registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre 2021 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg.ne n. 2523 N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente in materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse - L'art. 87 Cost. conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»: «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.