LEGGE 1 marzo 1958, n. 142 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Rice
rca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 1 marzo 1958, n. 142 ultimo aggiornamento all'atto: 14/12/2009 --> Norme per il conglobamento totale del trattamento economico al personale già appartenente alle Amministrazioni municipali dell'Africa italiana ed iscritto in appositi quadri speciali, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n.
- (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009) (GU n.65 del 15-03-1958) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 5 Allegati Allegato Allegato Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 16-3-1958 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Al personale di ruolo già appartenente alle Amministrazioni municipali dell'Africa italiana, iscritto ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451, negli appositi quadri speciali, cui, per effetto dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, si applicano le disposizioni sul conglobamento totale del trattamento economico dei dipendenti statali, sono attribuiti, a decorrere dal 1 luglio 1956, gli aumenti periodici di stipendio con i criteri e nelle misure di cui all'art. 1 del suddetto decreto Presidenziale 11 gennaio 1956, n.
- Qualora l'ammontare netto dello stipendio, paga o retribuzione derivante dalla prima applicazione del presente articolo risulti inferiore a quello netto spettante al 30 giugno 1956, per stipendio, paga o retribuzione e per indennità di funzione o assegno perequativo, la differenza è conservata a titolo di assegno personale non pensionabile e non assoggettabile a ritenuta alcuna, da riassorbirsi con i successivi aumenti di stipendio, paga o retribuzione a qualsiasi titolo. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi