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LEGGE 4 marzo 1969, n. 142 - Normattiva

LEGGE 4 marzo 1969, n. 142 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Rice

rca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 4 marzo 1969, n. 142 ultimo aggiornamento all'atto: 14/12/2009 --> Modifica dell'articolo 1 della legge 21 marzo 1958, n. 314, concernente la estensione agli istituti professionali di Stato e ad altri istituti per le attività marinare dei benefici di legge di cui godono le scuole professionali dell'Ente nazionale educazione marinara (ENEM). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009) (GU n.108 del 28-04-1969) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 13-5-1969 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico L'articolo 1 della legge 21 marzo 1958, n. 314, è modificato come segue: "I licenziati dalle soppresse scuole secondarie di avviamento professionale a tipo marinaro, statali o legalmente riconosciute, dalle cessate scuole marittime dell'Ente nazionale per l'educazione marinara (ENEM), nonché dalle sezioni di qualifica per attività marinare, funzionanti presso gli istituti professionali di Stato o legalmente riconosciuti, i quali aspirino ad ottenere, in relazione alla preparazione conseguita nelle scuole di provenienza, i titoli professionali di "padrone marittimo per il traffico", "padrone marittimo per la pesca", "marinaio autorizzato al piccolo traffico", marinaio autorizzato alla pesca mediterranea" e "meccanico navale di seconda classe per motonavi" di cui agli articoli 253, 254, 256, 257 e 271 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e successive modifiche, potranno essere ammessi a sostenere i relativi esami anche se non abbiano raggiunto l'età e gli altri requisiti prescritti. I licenziati dalle sezioni meccanici, funzionanti presso gli istituti professionali di Stato o legalmente riconosciuti, potranno essere ammessi a sostenere gli esami per meccanico navale di la classe anche se non abbiano raggiunto l'età e gli altri requisiti prescritti dall'articolo 270 del predetto regolamento e successive modifiche". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 4 marzo 1969 SARAGAT RUMOR - LUPIS - SULLO Visto, il Guardasigilli: GAVA nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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