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LEGGE 19 febbraio 1992, n. 142 - Normattiva

LEGGE 19 febbraio 1992, n. 142 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui

Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 19 febbraio 1992, n. 142 ultimo aggiornamento all'atto: 28/06/2011 --> Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1991). note: Entrata in vigore: 6-3-1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/06/2011) (GU n.42 del 20-02-1992 - Suppl. Ordinario n. 36) visualizza atto intero nascondi Articoli TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTIPER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI 1agg.1 orig. 2 3 4 5 TITOLO II DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTOE CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVACAPO ICIRCOLAZIONE DELLE PERSONE,PROFESSIONI, ATTIVITÀ ECONOMICHE 6 7 8 9 10 11 12orig. 13orig. 14orig. 15 16 17 TITOLO II DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTOE CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVACAPO IICREDITO E RISPARMIOSEZIONE ICREDITO AL CONSUMO 18orig. 19orig. 20orig. 21orig. 22orig. 23orig. 24orig. TITOLO II DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTOE CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVACAPO IICREDITO E RISPARMIOSezione IIRISPARMIO 25 TITOLO II DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTOE CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVACAPO IIIASSICURAZIONI 26orig. 27 28 29 30orig. 31 32 33orig. TITOLO II DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTOE CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVACAPO IVFINANZE 34 35 36 TITOLO II DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTOE CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVACAPO VSANITÀ, PROTEZIONEDEI LAVORATORI, AMBIENTE 37orig. 38 39 40 41 42 43agg.1 orig. 44 45 TITOLO II DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTOE CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVACapo VISANITÀ VETERINARIA 46 47 48 TITOLO II DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTOE CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVACapo VIIPRODOTTI ALIMENTARI 49 50 51 52 53 54 55 56 57agg.1 orig. 58orig. 59 60 61 TITOLO II DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTOE CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVACapo VIIIPRODUZIONE INDUSTRIALE 62 63 64orig. 65 TITOLO II DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTOE CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVACapo IXTRASPORTI E TELECOMUNICAZIONI 66 67 68 69 70 71 72 TITOLO II DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTOE CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVACapo XRELAZIONI FINANZIARIE CON LE COMUNITÀ EUROPEE 73 74 75 TITOLO II DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTOE CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVACapo XIDISPOSIZIONI FINALI 76orig. Allegati Allegato A Allegato A Allegato B Allegato B Allegato C Allegato C Allegato D Allegato D Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 19-3-1994 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 3 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie) 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive delle Comunità Europee comprese nell'elenco di cui all'allegato A alla presente legge. (

(4))
  1. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie congiuntamente ai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia e di concerto con i Ministri degli affari esteri di grazia e giustizia e del tesoro, qualora non proponenti.
  2. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B alla presente legge sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perchésu di essi sia espresso, entro (( sessanta giorni)) dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni permanenti competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. (
(4)) ----------------- AGGIORNAMENTO
(4)La L. 22 febbraio 1994, n. 146 ha disposto (con l'art. 6, comma 5) che il termine di cui al comma 1 del presente articolo "per quanto attiene alle direttive di cui agli articoli 9, 14, 41, commi 1 e 2, 44, 45 e 65 della legge medesima, è sostituito dal termine di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge." articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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