DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2005, n. 142 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto
clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2005, n. 142 ultimo aggiornamento all'atto: 15/06/2015 --> Attuazione della direttiva 2002/87/CE relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, nonchè all'istituto della consultazione preliminare in tema di assicurazioni. note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/7/2005 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/06/2015) (GU n.171 del 25-07-2005 - Suppl. Ordinario n. 130) visualizza atto intero nascondi Articoli Titolo I DISCIPLINA DEI CONGLOMERATI FINANZIARICapo IDefinizioni e campo di applicazione 1agg.2 agg.1 orig. 2orig. 3orig. 4orig. Capo II Coordinatore 5agg.1 orig. 6agg.1 orig. Capo III Posizione finanziaria 7orig. 8orig. 9orig. 10agg.1 orig. Capo IV Società di partecipazione finanziaria mista 11orig. Capo V Poteri delle autorità di vigilanza 12 13agg.2 agg.1 orig. 14 Capo VI Imprese madri con sede al di fuori dell'Unione europea 15agg.1 orig. Titolo II MODIFICHE ALLA DISCIPLINA IN MATERIA DI ASSICURAZIONI 16 17 18 19 Titolo III NORME FINALI 20 21 Allegati Allegato Allegatoorig. Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 16-4-2014 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 4 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato B; Vista la direttiva n. 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 marzo 2005; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera del deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio del Ministri, adottata nella riunione del 27 maggio 2005; Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive, con il Ministro della giustizia e con il Ministro degli affari esteri; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per:
- a)testo unico bancario, di seguito denominato TUB: il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;
- b)testo unico della finanza, di seguito denominato TUF: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni; (( b-bis) codice delle assicurazioni private, di seguito denominato CAP: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni; b-ter) norme settoriali: le disposizioni di cui alle lettere da
- a)a b-bis) e le relative disposizioni di attuazione delle competenti autorità di vigilanza; ))
- c)banca: l'impresa di cui all' articolo 1, comma 1, lettera b), del TUB;
- d)istituto di moneta elettronica, di seguito denominato IMEL: l'impresa di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h-bis), del TUB;
- e)impresa di assicurazione: l' impresa autorizzata all' esercizio dell' attività assicurativa ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera t), ((del CAP)) .
- f)imprese di investimento: le imprese di cui all'articolo 1, comma 1, lettera h), del TUF; ff-bis) "SEVIF": il Sistema europeo di vigilanza finanziaria composto dalle seguenti parti: 1) "ABE": Autorità bancaria europea, istituita con regolamento (UE) n. 1093/2010; 2) "AEAP": Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, istituita con regolamento (UE) n. 1094/2010; 3) "AESFEM": Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010; 4) "Comitato congiunto": il Comitato congiunto delle Autorità europee di vigilanza, previsto dall'articolo 54 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010, del regolamento (UE) n. 1095/2010; 5) "CERS": Comitato europeo per il rischio sistemico, istituito con regolamento (UE) n. 1092/2010; 6) "Autorità di vigilanza degli Stati membri: le autorità competenti o di vigilanza degli Stati membri specificate negli atti dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010. ((
- g)impresa regolamentata: una banca, un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione, un'impresa di investimento, una società di gestione patrimoniale o un gestore di FIA autorizzati in Italia o in un altro Paese dell'Unione europea; ))
- h)società di gestione patrimoniale: le società di gestione di cui all'articolo 1, comma 1, lettere
- o)e o-bis), del TUF; (( h-bis) gestore di fondi di investimento alternativi: la società autorizzata ai sensi della direttiva 2011/61/UE in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia, che esercita l'attività di gestione di uno o più FIA (gestore di FIA UE o GEFIA UE) ovvero la società autorizzata ai sensi della direttiva 2011/61/UE con sede legale in uno Stato non appartenente all'UE, che esercita l'attività di gestione di uno o più FIA (gestore di FIA non UE o GEFIA non UE); )) (( h-ter) FIA: gli organismi collettivi del risparmio rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE; ))
- i)impresa di riassicurazione: un' impresa, come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera cc), ((del CAP)) ;
- l)((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 4 MARZO 2014, N. 53)) ;
- m)settore finanziario: il settore composto di una o più delle seguenti imprese: (
(1)una banca; una società che esercita, in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni aventi le caratteristiche indicate dalla Banca d'Italia ovvero una o più delle attività previste dall'articolo 1, comma 2, lettera f), numeri da 2) a 12), TUB o altre attività finanziarie previste ai sensi del numero 15) della medesima lettera dell'articolo 1, comma 2, TUB; un istituto di pagamento; una società strumentale di cui all'articolo 59, comma 1, lettera c), TUB (settore bancario);)) 2) un'impresa di assicurazione, un' impresa di riassicurazione o una società di partecipazione assicurativa (settore assicurativo); (
(3)un'impresa di investimento ai sensi dell'articolo 4, n. 2), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 (settore servizi di investimento);)) 4) ((NUMERO ABROGATO DAL D.LGS. 4 MARZO 2014, N. 53)) ;
- n)conglomerato finanziario: un gruppo di imprese che soddisfi le condizioni di cui all'articolo 3;
- o)settore finanziario di maggiori dimensioni: il settore finanziario all'interno di un conglomerato finanziario con il valore medio di cui all'articolo 3, comma 3, più elevato; ai fini di tale valutazione, il settore bancario e quello dei servizi di investimento sono considerati congiuntamente;
- p)settore finanziario di minori dimensioni: il settore finanziario all'interno di un conglomerato finanziario con il valore medio di cui all'articolo 3, comma 3, meno elevato; ai fini di tale valutazione, il settore bancario e quello dei servizi di investimento sono considerati congiuntamente; ((
- q)impresa madre: un'impresa che controlla un'altra impresa; ))
- r)impresa figlia: un' impresa soggetta al controllo di un' altra impresa ((...)) ; tutte le imprese figlie di imprese figlie sono parimenti considerate imprese figlie dell' impresa madre che è a capo di tali imprese;
- s)partecipazione: i diritti, rappresentati o meno da titoli, nel capitale di altre imprese, i quali, realizzando una situazione di legame durevole con esse, sono destinati a sviluppare l'attività del partecipante. Si ha comunque partecipazione quando un soggetto è, direttamente o tramite un legame di controllo, titolare di almeno il 20 per cento dei diritti di voto o del capitale di un'impresa; ((Sono comprese le partecipazioni possedute per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona;)) (( s-bis) partecipazione qualificata: la partecipazione di cui all'articolo 19 del TUB, all'articolo 15 del TUF, all'articolo 68 del CAP; ))
- t)gruppo: un insieme di imprese composto dalla impresa madre, dalle imprese figlie e dalle società in cui l'impresa madre o le imprese figlie detengono una partecipazione, nonché dalle imprese soggette a direzione unitaria in virtù di accordi o clausole statutarie e da quelle in cui gli organi di amministrazione, direzione e controllo sono costituiti in maggioranza dalle stesse persone ((, ivi compresi eventuali sottogruppi delle stesse)) ; (( t-bis) controllo: la relazione di cui all'articolo 23 del TUB, all'articolo 72 del CAP; )) ((
- u)stretti legami: i legami tra due o più persone fisiche o giuridiche consistenti in una partecipazione, un legame di controllo o una situazione nella quale due o più persone fisiche o giuridiche siano legate in modo duraturo a una stessa persona da un legame di controllo; ))
- v)società di partecipazione finanziaria mista: un' impresa madre, diversa da un'impresa regolamentata, che insieme con le sue imprese figlie, di cui almeno una sia un' impresa regolamentata con sede principale nell' Unione europea, e con altre imprese costituisca un conglomerato finanziario; ((
- z)autorità competenti: le autorità nazionali dei Paesi dell'Unione europea preposte, in forza di legge o regolamento, all' esercizio della vigilanza sulle banche, sugli IMEL, sulle imprese di assicurazione o riassicurazione, sulle imprese di investimento, sulle società di gestione patrimoniale o sui gestori di fondi d'investimento alternativi, sia a livello di singola impresa che di gruppo; ))
- aa)autorità competenti rilevanti: 1) le autorità competenti dei Paesi dell' Unione europea preposte all' esercizio della vigilanza settoriale a livello di gruppo su qualsiasi impresa regolamentata appartenente ad un conglomerato finanziario ((in particolare sulla capogruppo di un settore)) ; 2) il coordinatore se diverso dalle autorità di cui al numero 1; 3) le altre autorità competenti interessate, se ritenuto necessario dalle autorità di cui ai numeri 1 e 2; queste ultime tengono conto, in particolare, della quota di mercato delle imprese regolamentate del conglomerato in altri Stati comunitari, specie se essa supera il 5 per cento, e dell' importanza all'interno del conglomerato di qualsiasi impresa regolamentata che abbia sede in un altro Stato membro;
- bb)autorità di vigilanza italiane: le autorità di vigilanza italiane competenti sui settori bancario, assicurativo e dei servizi di investimento;
- cc)operazioni intragruppo: tutte le operazioni in cui l' adempimento di un'obbligazione, contrattuale o di altra natura, dietro pagamento o a titolo gratuito, a favore delle imprese regolamentate appartenenti ad un conglomerato finanziario dipende, direttamente o indirettamente, da altre imprese dello stesso gruppo o da qualsiasi persona fisica o giuridica legata alle imprese appartenenti a quel gruppo da stretti legami;
- dd)concentrazione dei rischi: tutte le esposizioni con un rischio di perdita potenziale ((...)) , di portata tale da compromettere la solvibilità o la posizione finanziaria generale delle imprese regolamentate appartenenti al conglomerato ((finanziario)) ; tali esposizioni possono essere dovute a rischio di credito/controparte, rischio di investimento, rischio assicurativo, rischio di mercato, altri rischi oppure ad una combinazione o interazione dei rischi precedenti;
- ee)requisiti di adeguatezza patrimoniale complessivi: l'ammontare minimo dei fondi propri di un' impresa regolamentata a fronte dei rischi complessivi della propria attività, calcolato per le singole imprese in base alle rispettive norme settoriali;
- ff)vigilanza supplementare a livello di conglomerato: la vigilanza ulteriore, rispetto a quella prevista da ogni ordinamento nazionale di settore, che si effettua considerando unitariamente il conglomerato finanziario, ai fini stabiliti all'articolo 2, comma 1. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi