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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1971, n. 143 - Normattiva

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1971, n. 143 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di vis

ualizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1971, n. 143 Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Giovanni Evangelista e di S. Stefano, nel comune di Pieve S. Stefano. (GU n.90 del 10-04-1971) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 25-4-1971 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> Art. 1 N.

  1. Decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Sansepolcro in data 25 febbraio 1970, relativo alla unione perpetua "aeque principalis" delle parrocchie di S. Giovanni Evangelista, in località Vallecalda del comune di Pieve S. Stefano (Arezzo), e di S. Stefano, in località Tizzano dello stesso comune. Visto, il Guardasigilli: COLOMBO Registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1971 Atti del Governo, registro n. 241, foglio n.
  2. - CARUSO nascondi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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