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LEGGE 7 giugno 1990, n. 143 - Normattiva

LEGGE 7 giugno 1990, n. 143 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ric

erca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 7 giugno 1990, n. 143 Partecipazione dell'Italia all'aumento generale di capitale della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS). note: Entrata in vigore della legge: 28/6/1990 (GU n.136 del 13-06-1990) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 28-6-1990 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1

  1. Il Governo della Repubblica è autorizzato a partecipare all'aumento generale del capitale della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS), il cui statuto è stato approvato e reso esecutivo con legge 23 marzo 1947, n.
  2. La quota di sottoscrizione italiana a tale aumento di capitale è di 1.965.500.000 dollari USA, del peso e del titolo in vigore al 1 luglio 1944, equivalenti a dollari correnti 2.371.080.925; di questi il 97 per cento costituisce capitale a chiamata ed il 3 per cento costituisce capitale da corrispondere in tre rate annuali, di cui la prima pari a dollari USA 28.452.971,1 e le altre due pari a dollari USA 21.339.728,32, da versare nell'arco di tre anni a decorrere dal
  3. AVVERTENZA: Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia. Nota all'art. 1: - La legge n. 132/1947 reca il titolo: "Partecipazione dell'Italia agli accordi sulla costituzione del Fondo monetario internazionale e della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo". articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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