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LEGGE 12 marzo 1957, n. 146 - Normattiva

LEGGE 12 marzo 1957, n. 146 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ric

erca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 12 marzo 1957, n. 146 ultimo aggiornamento all'atto: 16/01/1998 --> Tariffa professionale dei periti industriali. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/01/1998) (GU n.85 del 02-04-1957) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Allegati Allegato Tariffa degli onorari per le prestazioni professionali del perito industriale CAPO I NORME GENERALI art. 1 art. 2 art. 3 art. 4 art. 5 art. 6orig. art. 7orig. art. 8 art. 9 art. 10 art. 11 art. 12 art. 13 art. 14 art. 15 art. 16 CAPO II ONORARI A PERCENTUALE art. 17 GRUPPO A. - Esecuzione di opere art. 18 art. 19 art. 20 art. 21 art. 22 art. 23 art. 24 art. 25 art. 26 art. 27 GRUPPO B. - Pareri e perizie estimative di beni mobili ed immobili e di danni art. 28 art. 29 art. 30 art. 31 art. 32 art. 33 CAPO III ONORARI A QUANTITÀ art. 34 art. 35 art. 36 art. 37orig. CAPO IV ONORARI A VACAZIONE art. 38 art. 39agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. CAPO V ONORARI A DISCREZIONE art. 40 art. 41 CAPO VI PERITI CHIMICI art. 42orig. CAPO VII PERITI MINERARI art. 43orig. art. 44 CAPO VIII PERITI NAUTICI art. 45 Tabelleagg.3 agg.2 agg.1 orig. Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 17-4-1957 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico È approvata l'allegata tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei periti industriali. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 12 marzo 1957 GRONCHI SEGNI - ROMITA - MORO - ROSSI - CORTESE Visto, il Guardasigilli: MORO articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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