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LEGGE 24 aprile 1980, n. 146 - Normattiva

LEGGE 24 aprile 1980, n. 146 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ri

cerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 24 aprile 1980, n. 146 ultimo aggiornamento all'atto: 06/12/2011 --> Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/12/2011) (GU n.115 del 28-04-1980) visualizza atto intero nascondi Articoli DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE 1 2 3agg.2 agg.1 orig. 4 5 PROVVEDIMENTI URGENTI PER LA RIDUZIONE DELLE EVASIONI PER L'ANNO 1980 6 7 8agg.2 agg.1 orig. 9agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 10agg.3 agg.2 agg.1 orig. 11agg.9 agg.8 agg.7 agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 12agg.3 agg.2 agg.1 orig. 13 14 15 16 17agg.1 orig. 18 19 20 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA E OCCUPAZIONE 21 22 23 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE E DI GIUSTIZIA 24 25 26 27 28 DISPOSIZIONI PER IL MEZZOGIORNO 29 30 31orig. DISPOSIZIONI VARIE 32orig. 33 34 35 36 37 38 39 40 41 DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO 42 43 44 45 46 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 47orig. 48agg.1 orig. 49 Allegati Tabella A Tabella A Tabella B Tabella B Tabella C Tabella C Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 28-4-1980 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Al primo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, nel testo sostituito dall'articolo 5 della legge 13 aprile 1977 n. 114, la lettera

  1. c)è sostituita dalla seguente: "
  2. c)gli interessi passivi pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nonché gli interessi passivi ed oneri accessori pagati ai medesimi soggetti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili per i quali la deduzione è ammessa per un importo complessivamente non superiore a quattro milioni di lire, salvo quanto stabilito dal quarto comma dell'articolo 58;". L'importo di lire due milioni indicato nel primo comma, lettera i), del citato articolo 10, è elevato a lire due milioni e cinquecentomila. Le disposizioni dei commi precedenti hanno effetto relativamente agli oneri sostenuti dal 1 gennaio 1980. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

Giurisprudenza su questa norma (10)

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