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LEGGE 22 febbraio 1994, n. 146 - Normattiva

LEGGE 22 febbraio 1994, n. 146 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui

Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 22 febbraio 1994, n. 146 ultimo aggiornamento all'atto: 02/05/2006 --> Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria

  1. note: Entrata in vigore della legge: 19-3-1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/05/2006) (GU n.52 del 04-03-1994 - Suppl. Ordinario n. 39) visualizza atto intero nascondi Articoli TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI SUIPROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO DEGLIOBBLIGHI COMUNITARI 1orig. 2 3 4 5 6orig. 7 8 TITOLO II DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTODIRETTO E CRITERI SPECIALIDI DELEGA LEGISLATIVACAPO ILIBERA CIRCOLAZIONE 9 10 11orig. 12 13 14 15orig. 16 TITOLO II DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTODIRETTO E CRITERI SPECIALIDI DELEGA LEGISLATIVACAPO IIASSICURAZIONI 17 18 19 20 21 TITOLO II DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTODIRETTO E CRITERI SPECIALIDI DELEGA LEGISLATIVACAPO IIIPROTEZIONE DEL CONSUMATORE 22 23orig. 24 TITOLO II DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTODIRETTO E CRITERI SPECIALIDI DELEGA LEGISLATIVACAPO IVSANITÀ 25 26 27 28 29 30 31 32 TITOLO II DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTODIRETTO E CRITERI SPECIALIDI DELEGA LEGISLATIVACAPO VLAVORO 33 34orig. 35 TITOLO II DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTODIRETTO E CRITERI SPECIALIDI DELEGA LEGISLATIVACAPO VIAMBIENTE E AGRICOLTURA 36 37 38 39orig. 40 41 42orig. TITOLO II DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTODIRETTO E CRITERI SPECIALIDI DELEGA LEGISLATIVACAPO VIIPRODUZIONE INDUSTRIALE 43 44 45orig. 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 TITOLO II DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTODIRETTO E CRITERI SPECIALIDI DELEGA LEGISLATIVACapo VIIIRELAZIONI DELLA COMUNITÀ 58 59 60 Allegati Allegato A Allegato A Allegato B Allegato B Allegato C Allegato C Allegato D Allegato D Allegato E Allegato E Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 25-2-1996 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie).
  2. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A. (

(2))
  1. Se per effetto di direttive notificate nel secondo semestre dell'anno di cui al comma 1 la disciplina risultante da direttive comprese nell'elenco è modificata, senza che siano introdotte nuove norme di principio, la scadenza del termine è prorogata di sei mesi.
  2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie congiuntamente ai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia e di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro, se non proponenti.
  3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono adottati.
  4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo può emanare disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, con la procedura indicata nei commi 3 e
  5. ----------------- AGGIORNAMENTO
(2)La L. 6 febbraio 1996, n. 52 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che " Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, per quanto attiene all'attuazione delle direttive di cui agli articoli 20, 26, 28 limitatamente alle direttive 92/65/CEE e 92/118/CEE, 33, 37, 38 e 57 della legge medesima, è sostituito dal termine di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge." articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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