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LEGGE 19 luglio 2002, n. 146 - Normattiva

LEGGE 19 luglio 2002, n. 146 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ri

cerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 19 luglio 2002, n. 146 Modifica all'articolo 45 della legge 17 maggio 1999, n. 144, recante delega al Governo in materia di riforma degli incentivi all'occupazione e degli ammortizzatori sociali, nonchè in materia di lavori socialmente utili. (GU n.172 del 24-07-2002) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 8-8-2002 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1

  1. All'articolo 45, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, le parole: "ventiquattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "trenta mesi". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 19 luglio 2002 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Visto, il Guardasigilli: Castelli Nota al titolo: - La legge 17 maggio 1999, n. 144, reca: "Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali". Note all'art. 1: - Per l'argomento della legge 17 maggio 1999, n. 144, si veda in nota al titolo. - Il testo dell'art. 45, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, così come modificato dalla legge in lettura, è il seguente: "
  2. Entro trenta mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2, il Governo può emanare eventuali disposizioni modificative e correttive con le medesime modalità di cui al comma 4 attenendosi ai principi ed ai criteri direttivi indicati ai commi 1 e 2.". nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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