Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 29 luglio 2008, n. 146 ultimo aggiornamento all'atto: 21/09/2024 --> Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto. note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/12/2008 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/09/2024) (GU n.222 del 22-09-2008 - Suppl. Ordinario n. 223) visualizza atto intero nascondi Articoli TITOLO I Procedure amministrative inerenti alle unità da diporto 1 1 bis 2orig. 3orig. 4orig. 5agg.1 orig. 6orig. 7orig. 8orig. 9orig. 10orig. 11orig. 12orig. 13orig. 14orig. 15orig. 15 bis 15 ter 15 quater 15 quinquies 15 sexies 16orig. 17orig. 17 bis 18orig. 19orig. 20orig. 20 bis 21orig. 22orig. 23orig. 24orig. 24 bis 24 ter 24 quater TITOLO II Disciplina delle patenti nauticheCapo IDisposizioni generali 25 26 27orig. 27 bis 28orig. 29orig. 29 bis 30orig. 31orig. 32agg.1 orig. 33 34orig. Capo II Requisiti 35orig. 36orig. 37orig. Capo III Convalida, revisione, sospensione e revoca delle patenti 38orig. 39orig. 40orig. 41orig. Capo IV Scuole nautiche ed associazioni nautiche a livello nazionale 42orig. 43agg.1 orig. 44orig. Capo V Disposizioni complementari 45orig. 46orig. 47 47 bis TITOLO III Sicurezza della navigazione da diportoCapo INorme di sicurezza per la navigazione da diportoSezione INorme di sicurezza per imbarcazioni e natanti da diporto 48orig. 49 50orig. 51orig. 52orig. 53orig. 54orig. 55 56orig. 57orig. 58 59 60orig. 60 bis Sezione II Norme di sicurezza per le navi da diporto 61 62orig. 63orig. 64 65orig. 66 67orig. 68orig. 69orig. 70orig. 71orig. 72orig. 73orig. 74orig. 75orig. 76orig. 77orig. Capo II Norme di sicurezza per unità da diporto impiegatein attività di noleggio((e per le navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172)) 78orig. 79 80orig. 81orig. 82orig. 83 84orig. 85orig. 86 87orig. 88orig. 89orig. 89 bis 89 ter Capo III Norme di sicurezza per unità da diporto impiegate come unitàappoggio per immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo 90orig. 91orig. ((Capo III-bis Limitazioni particolari)) 91 bis 91 ter 91 quater ((Capo III-ter Disciplina del servizio di assistenza e traino per imbarcazioni e natanti da diporto in mare)) 91 quinquies 91 sexies 91 septies 91 octies 91 nonies ((Capo III-quater Unità da diporto a controllo remoto)) 91 decies 91 undecies 91 duodecies ((Capo III-quinquies Archivio nazionale dei prodotti delle unità da diporto)) 91 terdecies ((TITOLO III-bis TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI)) 91 quaterdecies 91 quindecies 91 sedecies TITOLO IV Disposizioni complementari e finali 92orig. 93 94 Allegati Allegato I Allegato Iagg.1 orig. Allegato II Allegato IIorig. Allegato III Allegato IIIorig. Allegato IV Allegato IVorig. Allegato V Allegato Vorig. Allegato V bis Allegato VI Allegato VI Allegato VII Allegato VIIorig. Allegato VII bis Allegato VIII Allegato VIIIorig. Allegato VIII bis Allegato IX Allegato IXorig. Allegato X Allegato Xorig. Allegato XI Allegato XIorig. Allegato XI bis Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 21-12-2008 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI di concerto con Il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro della giustizia, il Ministro della difesa, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro per i rapporti con le regioni Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante il codice della navigazione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, recante approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (parte navigazione marittima); Vista la legge 8 luglio 2003, n. 172, e successive modificazioni, recante disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico; Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, ed in particolare l'articolo 65, secondo cui il Ministero dei trasporti, di concerto con le amministrazioni interessate, adotta il regolamento di attuazione del codice della nautica da diporto; Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni recante norme sulla navigazione da diporto; Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1977, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 235 del 30 agosto 1977, recante approvazione delle direttive per l'effettuazione delle visite di accertamento ai fini dell'abilitazione alla navigazione delle unità da diporto; Visto il decreto ministeriale 19 novembre 1992, n. 566, recante regolamento sull'autorizzazione alla navigazione temporanea delle navi da diporto; Visto il decreto ministeriale 21 gennaio 1994, n. 232, recante regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto; Visto il decreto ministeriale 5 luglio 1994, n. 536, recante regolamento sul comando e sulla condotta delle unità da diporto da parte di coloro che sono in possesso di un titolo professionale marittimo; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431, recante regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche; Visto il decreto ministeriale 5 ottobre 1999, n. 478, recante regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto; Visto il decreto ministeriale 10 maggio 2005, n. 121, recante regolamento sull'istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto; Udito il parere del Consiglio di Stato - Sezione consultiva per gli atti normativi, espresso nell'adunanza del 31 marzo 2008; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con la nota prot. n. 8513 del 24 luglio 2008; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Campo di applicazione Le disposizioni del presente regolamento riguardano le procedure amministrative inerenti alle unità da diporto di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, d'ora in poi «Codice», la disciplina delle patenti nautiche e la sicurezza della navigazione da diporto. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle diposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente: «
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.