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DECRETO-LEGGE 24 maggio 1999, n. 148 - Normattiva

DECRETO-LEGGE 24 maggio 1999, n. 148 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicc

a qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO-LEGGE 24 maggio 1999, n. 148 ultimo aggiornamento all'atto: 24/07/1999 --> Differimento dei termini per l'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, in materia di interventi di sostegno pubblico alle imprese, nonchè per la regolarizzazione contributiva in agricoltura ((e in materia di igiene dei prodotti alimentari)). note: Entrata in vigore del decreto: 25-5-

  1. Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 21 luglio 1999, n. 236 (in G.U. 24/07/1999, n.172). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/07/1999) (GU n.120 del 25-05-1999) visualizza atto intero nascondi Articoli 1orig. 2 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 25-7-1999 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, ed in particolare l'articolo 12, in base al quale le disposizioni del decreto medesimo si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di riordino adottati ai sensi dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e delle leggi approvate dalle regioni a statuto ordinario e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del decreto; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, ed in particolare l'articolo 7, comma 1, lettera a), e l'articolo 50; Visto l'articolo 9 della legge 8 marzo 1999, n. 50, che al comma 6 ha abrogato i commi 2 e 3 dell'articolo 50 del decreto legislativo n. 112 del 1998; Ritenuta conseguentemente la straordinaria necessità ed urgenza di differire il termine previsto per l'applicazione delle disposizioni del predetto decreto legislativo n. 123 del 1998, al fine di armonizzare i termini relativi al processo di razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese con quelli previsti per l'attuazione del processo di decentramento; Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di differire il termine di pagamento della prima rata della regolarizzazione contributiva in agricoltura prevista dall'articolo 76, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in considerazione delle numerose domande presentate ed al fine di consentire una esatta definizione della posizione debitoria dei singoli operatori interessati; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 1999; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministro per le politiche agricole, di concerto con i Ministri per gli affari regionali, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 ((
  2. Al comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, le parole: "non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "non oltre un anno dal termine di decorrenza dell'esercizio da parte delle regioni e degli enti locali delle funzioni loro conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, individuato ai sensi del comma 1 dell'articolo 7 del medesimo decreto legislativo n. 112 del 1998".
  3. Al comma 1, primo periodo, dell'articolo 76 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole: "in 20 rate semestrali consecutive di pari importo, di cui la prima da versare entro il 31 maggio 1999 secondo modalità fissate dagli enti stessi" sono sostituite dalle seguenti: "in venti rate consecutive di pari importo, di cui la prima da versare entro il 31 ottobre 1999, la seconda da versare entro il 15 dicembre 1999 e le successive da versare con cadenza semestrale a decorrere dal 31 maggio 2000, secondo modalità fissate dagli enti stessi". )) (( 2-bis. Per le industrie alimentari con un numero massimo di dipendenti pari a cinque, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, si applicano a decorrere dal 1 aprile
  4. 2-ter. Per le industrie alimentari con un numero massimo di dipendenti pari a cinque, i termini di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, sono differiti al 31 marzo 2000)) articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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