← Italia

LEGGE 13 aprile 1987, n. 149 - Normattiva

LEGGE 13 aprile 1987, n. 149 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ri

cerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 13 aprile 1987, n. 149 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 febbraio 1987, n. 51, recante proroga di alcuni termini in materia di nulla osta provvisorio di prevenzione incendi. (GU n.91 del 18-04-1987) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 18-4-1987 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1

  1. Il decreto-legge 27 febbraio 1987, n. 51, recante proroga di alcuni termini in materia di nulla osta provvisorio di prevenzione incendi, è convertito in legge con le seguenti modificazioni: All'articolo 1, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "1-bis. Il Ministro dell'interno riferisce annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione delle leggi in materia di prevenzione incendi. La relazione comprende anche il numero delle istanze presentate, i nulla osta e i certificati di prevenzione incendi rilasciati, nonché il numero delle inadempienze accertate dai comandi dei vigili del fuoco". All'articolo 2, al comma 1, è aggiunto, infine, il seguente capoverso: "Entro lo stesso termine è consentita l'integrazione dell'istanza per provvedere alla sanatoria di errori materiali ed omissioni". L'articolo 3 è sostituito dal seguente: "Art.
  2. -
  3. Il sesto e il settimo comma dell'articolo 2 della legge 7 dicembre 1984, n. 818, sono sostituiti dal seguente: "I nulla osta provvisori rilasciati anteriormente al 30 giugno 1988, compresi quelli relativi alle attività alberghiere, rilasciati ai sensi della legge 18 luglio 1980, n. 406, sono validi fino al 30 giugno 1991"". All'articolo 5: dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-bis. Agli obblighi derivanti dall'applicazione delle norme di cui al comma 1, provvedono, nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità, gli uffici tecnici delle amministrazioni e degli enti locali interessati"; sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "2-bis. Per i fini di cui al comma 1, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere agli enti indicati al medesimo comma mutui aggiuntivi finalizzati alla dotazione di strutture antincendio fino ad un importo di lire 150 miliardi per il 1987 e lire 150 miliardi per il
  4. 2-ter. Agli oneri di cui al comma 2-bis per il rimborso di capitale e interessi, stimati in lire 16 miliardi per il 1988 e lire 32 miliardi per il 1989, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi, parzialmente utilizzando l'accantonamento: "Opere infrastrutturali nelle aree metropolitane e recupero delle aree urbane degradate"".
  5. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 13 aprile 1987 COSSIGA CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri SCALFARO, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: ROGNONI AVVERTENZE: Il decreto-legge 27 febbraio 1987, n. 51, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 49 del 28 febbraio
  6. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 5 maggio
  7. nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

🔗 Alla fonte ufficiale

Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.