lemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 24 gennaio 1947, n. 15 ultimo aggiornamento all'atto: 25/06/1956 --> Modificazioni ad alcune norme relative alle licenze dei salariati statali e all'indennizzo di licenziamento per gli operai temporanei dipendenti dallo Stato. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/1956) (GU n.36 del 13-02-1947) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 5 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 14-2-1947 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO Visto il regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, che approva il testo unico delle disposizioni legislative sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato; Visto il regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive modificazioni; Visto il regio decreto-legge 31 dicembre 1925, numero 2383, contenente norme per il trattamento di quiescenza dei salariati statali, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898; Visto il regio decreto 7 giugno 1928, n. 1536, relativo all'indennizzo di licenziamento agli operai in servizio presso le Amministrazioni dello Stato; Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con quello per il tesoro; HA SANZIONATO E PROMULGA: Art. 1 L'art. 38 del testo unico delle disposizioni legislative sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati statali, approvato con regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, e sostituito dal seguente: "Ai capi operai ed agli operai permanenti e temporanei in servizio da almeno 12 mesi, sono concesse, compatibilmente con le esigenze delle lavorazioni e dei servizi, licenze, senza perdita delle competenze, della durata massima di 18 giorni per ciascun anno finanziario". Inoltre agli stessi salariati possono essere concesse, indipendentemente dalle licenze previste dal 1° comma del presente articolo, licenze della durata massima di 30 giorni durante l'esercizio finanziario, compatibilmente con le esigenze delle lavorazioni e dei servizi, senza diritto a percepire paghe, retribuzioni, indennità di carovita o qualsiasi altra competenza comunque denominata. Queste ultime licenze possono, in casi eccezionali, venire prorogate per più lunghi periodi con autorizzazione dei Ministri competenti. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi
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