DECRETO-LEGGE 27 febbraio 2012, n. 15 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clic
ca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO-LEGGE 27 febbraio 2012, n. 15 ultimo aggiornamento all'atto: 10/04/2012 --> Disposizioni urgenti per le elezioni amministrative del maggio
- (12G0032) note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/02/2012.Decreto-Legge convertito dalla L. 5 aprile 2012, n. 36 (in G.U. 10/04/2012, n. 84). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/04/2012) (GU n.48 del 27-02-2012) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 27-2-2012 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prevedere, in considerazione che la data del primo turno delle elezioni amministrative della primavera 2012 è stata fissata per domenica 6 maggio, una anticipazione dei termini per la presentazione delle liste e delle candidature, in deroga alla vigente disciplina e limitatamente alle elezioni amministrative della primavera del 2012, al fine di evitare che essi ricadano in coincidenza con le festività pasquali; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 febbraio 2012; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Modifiche transitorie ai termini di presentazione delle liste
- In occasione del turno annuale ordinario delle elezioni amministrative della primavera 2012, i termini per la presentazione delle liste e delle candidature previsti dagli articoli 28, ottavo comma, e 32, ottavo comma, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, sono anticipati e decorrono dalle ore 8 del trentaquattresimo giorno alle ore 12 del trentatreesimo giorno antecedenti la data della votazione. Conseguentemente, il termine di cui all'articolo 33, terzo comma, del predetto testo unico, è anticipato al trentesimo giorno antecedente la data della votazione.
- Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi