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LEGGE 17 aprile 1989, n. 150 - Normattiva

LEGGE 17 aprile 1989, n. 150 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ri

cerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 17 aprile 1989, n. 150 ultimo aggiornamento all'atto: 10/04/2002 --> Attuazione della direttiva 82/130/CEE e norme transitorie concernenti la costruzione e la vendita di materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva. note: Entrata in vigore della legge: 28/4/1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/04/2002) (GU n.97 del 27-04-1989) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Allegati Allegato A Allegato Aagg.2 agg.1 orig. Allegato I Allegato B Allegato Bagg.1 orig. Allegato II Allegato C Allegato Cagg.1 orig. Alllegato D Alllegato D Allegato Allegato Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 28-4-1989 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Ambito di applicazione della legge 1. La presente legge si applica al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato nei lavori in sotterraneo nelle miniere grisutose esposte al rischio di sprigionamento di grisù nonché, in deroga a quanto disposto dai decreti del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 675, e 21 luglio 1982, n. 727, al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato negli impianti minerari in superficie che corrono il rischio di venire a contatto con il grisù convogliato attraverso il circuito di ventilazione sotterranea. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Il D.P.R. n. 675/1982 reca: "Attuazione della direttiva CEE n. 196 del 1979 relativa al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva, per il quale si applicano taluni metodi di protezione". - Il D.P.R. 21 luglio 1982, n. 727/1982 reca: "Attuazione della direttiva CEE n. 76/117 relativa al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in 'atmosfera esplosivà". articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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