DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 aprile 1990, n. 150 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problem
i di visualizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 aprile 1990, n. 150 Regolamento concernente l'organizzazione del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri. note: Entrata in vigore del decreto: 1/7/1990 (GU n.139 del 16-06-1990) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 5 6 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 1-7-1990 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, istitutiva del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri"; Visto il proprio decreto in data 4 agosto 1989 recante delega di funzioni al Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie; Ritenuto di dover assicurare al predetto Dipartimento, in conformità a quanto previsto dall'art. 21 della citata legge n. 400 del 1988, una struttura organizzativa idonea all'espletamento delle funzioni attribuite allo stesso Ministro; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; D'intesa con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie; EMANA il seguente regolamento: Art. 1 Costituzione
- Il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, di seguito indicato Dipartimento, è costituito secondo gli articoli che seguono. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si trascrive il testo dell'art. 1 della legge n. 183/1987 (Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari): "Art. 1 (Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie). -
- Per il coordinamento delle politiche derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e per l'adeguamento della normativa nazionale alle direttive comunitarie è costituito il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie che si avvarrà delle strutture e del personale specificati nel relativo ordinamento cui sarà provveduto con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a seguito di delibera del Consiglio dei Ministri, adottata su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentite le competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
- In tale ordinamento verranno indicati i servizi necessari per la gestione amministrativa degli affari di competenza nonché la dotazione organica e le relative modalità per la copertura dei posti nell'ambito della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei Ministri". - Il D.P.C.M. 4 agosto 1989, recante delega di funzioni al Ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 220 del 20 settembre
- - Il testo dell'art. 21 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente: "Art. 21 (Uffici e dipartimenti). -
- Per gli adempimenti di cui alla lettera a) dell'art. 19, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, istituisce un comitato di esperti, incaricati a norma dell'art.
- Per gli adempimenti di cui alla lettera n) dell'art. 19 è istituita una apposita commissione. La composizione e i compiti di detta commissione sono stabiliti per legge.
- Per gli altri adempimenti di cui all'art. 19, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con propri decreti, istituisce uffici e dipartimenti, comprensivi di una pluralità di uffici cui siano affidate funzioni connesse, determinandone competenze e organizzazione omogenea.
- Con propri decreti il Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro per gli affari regionali e con il Ministro dell'interno, provvede altresì a determinare l'organizzazione degli uffici dei commissari del Governo nelle regioni.
- Nei casi di dipartimenti posti alle dipendenze di Ministri senza portafoglio, il decreto è emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con il Ministro competente.
- Nei casi in cui un dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri sia affidato alla responsabilità di un Ministro senza portafoglio, il capo del dipartimento è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro interessato.
- Qualora un dipartimento non venga affidato ad un Ministro senza portafoglio, il capo del dipartimento dipende dal segretario generale della Presidenza". articolo successivo nascondi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi