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DECRETO LEGISLATIVO 1 settembre 2011, n. 150 - Normattiva

DECRETO LEGISLATIVO 1 settembre 2011, n. 150 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’at

to clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO LEGISLATIVO 1 settembre 2011, n. 150 ultimo aggiornamento all'atto: 12/06/2026 --> Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n.

  1. (11G0192) note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/10/2011 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/06/2026) (GU n.220 del 21-09-2011) visualizza atto intero nascondi Articoli Capo I Disposizioni Generali 1agg.1 orig. 2 3agg.1 orig. 4agg.1 orig. 5 Capo II Delle controversie regolate dal rito del lavoro 6 7 8 9 10orig. 11 12 13agg.3 agg.2 agg.1 orig. Capo III Delle controversie regolate dal rito ((semplificato)) di cognizione 14agg.1 orig. 15agg.1 orig. 16agg.2 agg.1 orig. 17agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 18agg.2 agg.1 orig. 19agg.1 orig. 19 bisagg.2 agg.1 orig. 19 teragg.3 agg.2 agg.1 orig. 20agg.2 agg.1 orig. 21agg.1 orig. 22agg.1 orig. 23agg.1 orig. 24agg.1 orig. 25agg.1 orig. 26agg.1 orig. 27agg.1 orig. 28agg.1 orig. 29agg.1 orig. 30agg.1 orig. 30 bisorig. Capo IV ((Delle controversie regolate dal rito ordinario di cognizione e dal rito dei procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie)) 31agg.3 agg.2 agg.1 orig. 32orig. 33 Capo V Disposizioni finali ed abrogazioni 34 35 36 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 1-1-2023 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 3 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per la riduzione e semplificazione dei procedimenti civili; Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 2011; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° settembre 2011; Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Definizioni
  2. Ai fini del presente decreto si intende per: a) Rito ordinario di cognizione: il procedimento regolato dalle norme del titolo I e del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile; b) Rito del lavoro: il procedimento regolato dalle norme della sezione II del capo I del titolo IV del libro secondo del codice di procedura civile; c) Rito semplificato di cognizione: il procedimento regolato dalle norme del capo III-quater del titolo I del libro secondo del codice di procedura civile.

(12)(
(13)) --------------- AGGIORNAMENTO
(12)Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti". --------------- AGGIORNAMENTO
(13)Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti". articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

Giurisprudenza su questa norma (6)

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