clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO LEGISLATIVO 19 maggio 2000, n. 151 Attuazione della direttiva 98/56/CE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali. (GU n.137 del 14-06-2000) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 29-6-2000 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la direttiva 98/56/CE, del Consiglio del 20 luglio 1998, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali; Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999, ed in particolare l'articolo 17 recante delega al Governo per il recepimento della direttiva 98/56/CE; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 535; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536; Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143; Visto il decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173; Visto il decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 31 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 33 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 41 del 19 febbraio 1996; Visto il decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 14 aprile 1997, recante recepimento delle direttive della Commissione 93/49/CEE del 29 giugno 1993, 93/63/CEE del 5 luglio 1993 e 93/78/CEE del 21 settembre 1993, relative alle norme tecniche sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali e delle piante ornamentali, appartenenti ai generi, alle specie o agli ibridi elencati nell'allegato 1, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 126 del 2 giugno 1997; Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 maggio 2000; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e degli affari regionali; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Campo di applicazione 1. Le disposizioni del presente decreto, in attuazione della direttiva 98/56/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, si applicano alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, fatte salve le norme sulla protezione della flora selvatica stabilite nel regolamento (CE) 97/338 del Consiglio del 9 dicembre 1996, le norme sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio recate dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, e le norme concernenti lo stato fitosanitario recate dal decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 31 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 33 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 41 del 19 febbraio 1996, e successive modificazioni. 2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai materiali di moltiplicazione di cui sia comprovata la destinazione all'esportazione verso Paesi terzi, purché identificati come tali ed isolati dagli altri materiali di moltiplicazione. NOTE Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (G.U.C.E.). Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Goveno se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - La direttiva 98/56/CE è pubblicata in G.U.C.E. n. L 226 del 13 agosto 1998. - La legge 21 dicembre 1999, n. 526, reca: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999". L'art. 17 della citata legge, così recita: "Art. 17 (Piante ornamentali: criteri di delega). -1. L'attuazione della direttiva 98/56/CE sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.