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DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 151 - Normattiva

DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 151 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto

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  1. note: Entrata in vigore del decreto: 27-4-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2025) (GU n.96 del 26-04-2001 - Suppl. Ordinario n. 93) visualizza atto intero nascondi Articoli Capo I Disposizioni generali 1 2orig. 3orig. 4agg.1 orig. 5 Capo II Tutela della salute della lavoratrice 6 7 8 9 10orig. 11 12 13 14 15 Capo III Congedo di maternità 16agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 16 bisorig. 17agg.1 orig. 18orig. 19 20 21agg.2 agg.1 orig. 22orig. 23 24agg.3 agg.2 agg.1 orig. 25 26agg.1 orig. 27orig. Capo IV Congedo di paternità 27 bisorig. 28agg.2 agg.1 orig. 29orig. 30orig. 31agg.1 orig. 31 bis Capo V Congedo parentale 32agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 33agg.3 agg.2 agg.1 orig. 34agg.7 agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 35 36agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 37orig. 38orig. Capo VI ((Riposi, permessi e congedi)) 39 40 41 42agg.11 agg.10 agg.9 agg.8 agg.7 agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 42 bisagg.1 orig. 43 44 45agg.1 orig. 46orig. Capo VII Congedi per la malattia del figlio 47agg.2 agg.1 orig. 48 49 50 51orig. 52orig. Capo VIII Lavoro notturno 53agg.1 orig. Capo IX Divieto di licenziamento, dimissioni ((e)) diritto al rientro 54agg.2 agg.1 orig. 55agg.2 agg.1 orig. 56agg.2 agg.1 orig. Capo X Disposizioni speciali 57orig. 58orig. 59 59 bis 60 61 62 63orig. 64agg.3 agg.2 agg.1 orig. 64 bisorig. 64 terorig. 65 Capo XI ((Lavoratori autonomi)) 66agg.2 agg.1 orig. 67agg.1 orig. 68agg.1 orig. 69agg.1 orig. Capo XII ((Liberi professionisti)) 70agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 71agg.1 orig. 72agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 73orig. Capo XIII Sostegno alla maternità e alla paternità 74agg.2 agg.1 orig. 75orig. Capo XIV Vigilanza 76 77 Capo XV Disposizioni in materia di oneri contributivi 78 79orig. 80 81 82orig. 83orig. 84 Capo XVI Disposizioni finali 85agg.1 orig. 86agg.1 orig. 87 88 Allegati Allegato A Allegato A Allegato B Allegato B Allegato C Allegato Corig. Allegato D Allegato Dorig. Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 27-4-2001 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> aggiornamenti all'articolo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto l'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53, recante delega al Governo per l'emanazione di un decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità, nel quale devono essere riunite e coordinate tra loro le disposizioni vigenti in materia, apportando, nei limiti di detto coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa, anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 dicembre 2000; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15 gennaio 2001; Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 marzo 2001; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità, per le pari opportunità e per la funzione pubblica; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Oggetto; (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 1, comma 5; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 17, comma 3)
  2. Il presente testo unico disciplina i congedi, i riposi, i permessi e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori connessi alla maternità e paternità di figli naturali, adottivi e in affidamento, nonché il sostegno economico alla maternità e alla paternità.
  3. Sono fatte salve le condizioni di maggior favore stabilite da leggi, regolamenti, contratti collettivi, e da ogni altra disposizione. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: - La legge 8 marzo 2000, n. 53, recante "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città" è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13 marzo 2000, n.
  4. Il testo dell'art. 15 è il seguente: "Art. 15 (Testo unico). -
  5. Al fine di conferire organicità e sistematicità alle norme in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) puntuale individuazione del testo vigente delle norme; b) esplicita indicazione delle norme abrogate, anche implicitamente, da successive disposizioni; c) coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, apportando, nei limiti di detto coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa, anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo; d) esplicita indicazione delle disposizioni, non inserite nel testo unico, che restano comunque in vigore; e) esplicita abrogazione di tutte le rimanenti disposizioni, non richiamate, con espressa indicazione delle stesse in apposito allegato al testo unico; f) esplicita abrogazione delle norme secondarie incompatibili con le disposizioni legislative raccolte nel testo unico.
  6. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è deliberato dal Consiglio dei Ministri ed è trasmesso, con apposita relazione cui è allegato il parere del Consiglio di Stato, alle competenti Commissioni parlamentari permanenti, che esprimono il parere entro quarantacinque giorni dall'assegnazione.
  7. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 possono essere emanate, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al medesimo comma 1 e con le modalità di cui al comma 2, disposizioni correttive del testo unico.". Note alle premesse: - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Per il testo dell'art. 15 della citata legge n. 53/2000, si veda in nota al titolo. - La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

Giurisprudenza su questa norma (74)

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