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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 27 gennaio 1947, n. 152 - Normattiva

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 27 gennaio 1947, n. 152 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di pro

blemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 27 gennaio 1947, n. 152 ultimo aggiornamento all'atto: 05/04/1950 --> Nuove norme per la raccolta degli usi generali del commercio. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/04/1950) (GU n.77 del 03-04-1947) visualizza atto intero nascondi Articoli 1orig. 2 3 4 5 6 7 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 20-4-1950 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO Visti la legge 27 gennaio 1941, n. 259, e il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1599, concernenti la raccolta degli usi generali del commercio; Visti il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, e il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per l'industria e commercio, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro; HA SANZIONATO E PROMULGA: Art. 1 L'accertamento degli usi generali del commercio spetta ad una Commissione speciale permanente istituita presso il Ministero dell'industria e commercio. Detta Commissione è nominata con decreto del Ministro per l'industria e commercio, ed è composta da un presidente, da sei membri scelti dal Ministro per l'industria e commercio, da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri di grazia e giustizia, dell'agricoltura e delle foreste, dei trasporti e del commercio con l'estero, dall'esperto di cui all'articolo seguente e da un funzionario del Ministero dell'industria e commercio in qualità di segretario. I componenti della Commissione rimangono in carica due anni e possono essere riconfermati. Su proposta del presidente della Commissione potranno essere ad essa aggregate, di volta in volta, personale che abbiano una particolare competenza nel ramo del commercio i cui usi sono presi in esame. Ai componenti della Commissione, titolari o aggregati compreso il segretario, spetta un gettone di presenza nella misura stabilita per i funzionari statali dalle norme generali in vigore. (

(1)) --------------- AGGIORNAMENTO
(1)La L. 13 marzo 1950, n.115 ha disposto (con l'art. 1) che "La Commissione prevista nell'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1947, n. 152, concernente nuove norme per la raccolta degli usi generali del commercio accerta l'esistenza e la generalità dell'uso. Essa è composta del Ministro o del Sottosegretario per l'industria e il commercio, che la presiede, di sei membri scelti dal Ministro per l'industria e il commercio, di uno scelto da ciascuno dei Ministri per la grazia e giustizia, per la difesa (aeronautica), per la agricoltura e foreste, per i trasporti, per il lavoro e la previdenza sociale, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile, di uno scelto dal Ministro per l'industria e commercio su designazione della organizzazione nazionale delle Camere di commercio e di un esperto giuridico particolarmente versato nella materia degli usi del commercio, nominato ai sensi dell'art. 57 del regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 843, e successive modificazioni. Resta ferma la facoltà del presidente di aggregare alla Commissione, di volta in volta, persone che abbiano una particolare competenza nella materia stessa." La L. 13 marzo 1950, n.115 ha inoltre disposto (con l'art. 2) che "All'Ufficio di segreteria della Commissione provvede il Ministero dell'industria e del commercio con personale dipendente. Il segretario della Commissione è nominato fra il personale addetto all'Ufficio predetto, di grado non inferiore al 7°." articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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