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LEGGE 9 febbraio 1963, n. 152 - Normattiva

LEGGE 9 febbraio 1963, n. 152 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui R

icerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 9 febbraio 1963, n. 152 Modificazioni alla legge 24 ottobre 1955, n. 990, istitutiva della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri. (GU n.65 del 08-03-1963) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 23-3-1963 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 L'articolo 18 della legge 24 ottobre 1955, n. 990, è sostituito dal seguente: "Il contributo di cui alla lettera

  1. a)dell'articolo precedente è corrisposto da tutti i geometri iscritti alla Cassa nella misura di lire 36.000 annue, comprendendo tale contributo anche la quota di maggiorazione per la riversibilità. Il contributo per marche di cui alla lettera
  2. b)dell'articolo precedente, da applicare a cura di tutti i geometri nell'esercizio professionale, è stabilito come segue: Marca da lire 300. - Per elaborati tecnici da esibire agli Uffici tecnici erariali, catastali e Uffici tavolari e per ogni unità immobiliare e subalterna, se trattasi di catasto edilizio urbano. Marca da lire 500. - Per elaborati tecnici concernenti opere di edilizia di lieve entità, non soggette al rilascio di certificato di abitabilità o agibilità o di uso. Per elaborati tecnici da esibire davanti alle Preture ed agli enti locali. Marche da lire 1.000. - Per elaborati tecnici da esibire davanti ai Tribunali e Corti di appello, Ministeri, Uffici regionali e compartimentali. Per oli elaborati riguardanti le opere edilizie, con esclusione di tutte le opere rurali, misurabili a volume verrà applicata una marca da lire 500 ogni 100 metri cubi o frazioni di 100. Per gli elaborati riguardanti le opere misurabili a metro lineare (strade, acquedotti, canali, fognature, ecc.) una marca da lire 1.000 ogni 500 metri o frazioni di 500. Per le frazioni successive, la marca verrà applicata qualora la frazione stessa superi i 200 metri. Per la mancata corresponsione del contributo o di omessa, applicazione delle marche, il Consiglio del Collegio, competente per territorio, è tenuto ad adottare provvedimenti disciplinari a mente del vigente regolamento professionale. Gli uffici riceventi sono tenuti ad assicurarsi della esatta applicazione delle marche". articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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