a qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO-LEGGE 13 maggio 1991, n. 152 ultimo aggiornamento all'atto: 24/04/2026 --> Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa. note: Entrata in vigore del decreto: 13-5-1991.Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n. 203 (in G.U. 12/07/1991, n.162). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/04/2026) (GU n.110 del 13-05-1991) visualizza atto intero nascondi Articoli Capo I PERSONE CONDANNATE PER PARTICOLARI DELITTI 1orig. 2agg.2 agg.1 orig. 3 4 Capo II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MISURE CAUTELARIE DI DEPOSITO DELLA SENTENZA 5orig. Capo III CIRCOSTANZE AGGRAVANTI E ATTENUANTI PER REATI COMMESSI DA PERSONESOTTOPOSTE A MISURE DI PREVENZIONE O PER REATI CONNESSI AD ATTIVITÀMAFIOSE. 6orig. 7agg.1 orig. 8agg.1 orig. Capo IV DISPOSIZIONI IN TEMA DI ARMI 9orig. 10 10 bis Capo V AGGRAVANTI PER LA DETERMINAZIONE O LA UTILIZZAZIONE DI MINORENNI E DINON IMPUTABILI O NON PUNIBILI NELLA COMMISSIONE DI REATI. 11orig. Capo VI COORDINAMENTO DEI SERVIZI DI POLIZIA GIUDIZIARIA 12orig. Capo VII MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLE INTERCETTAZIONIDI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI 13agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. Capo VIII DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZAE DI BUON ANDAMENTO DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA 14orig. 15orig. 16orig. 17 17 bis 18agg.1 orig. 19orig. 19 bis Capo IX MODIFICAZIONI ALLA LEGISLAZIONE ANTIMAFIA 20 21agg.2 agg.1 orig. 22orig. 23 24orig. 25 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 13-7-1991 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza, per far fronte a gravissimi fenomeni di criminalità organizzata e per assicurare la difesa della legalità, di rivedere alcune norme in tema di ordinamento penitenziario, di custodia cautelare, di circostanze aggravanti, di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, di porto e detenzione di armi, di coordinamento dei servizi di polizia giudiziaria, di procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione, nonché in tema di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa e di legislazione antimafia; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 maggio 1991; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri di grazia e giustizia e dell'interno, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, delle finanze e del tesoro; EMANA il seguente decreto-legge: Art. 1 1. Dopo l'articolo 4 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente: "Art. 4-bis (Accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti). - 1. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI possono essere concessi ai condannati per delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, per delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti di cui agli articoli 416- bis e 630 del codice penale e all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, solo se sono stati acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva. Quando si tratta di condannati per i delitti di cui agli articoli 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, del codice penale e all'articolo 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del predetto testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, i benefici suddetti possono essere concessi solo se non vi sono elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva. 2. Ai fini della concessione dei benefici di cui al comma 1 il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni per il tramite del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di detenzione del condannato. In ogni caso il giudice decide trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni. Al suddetto comitato provinciale può essere chiamato a partecipare il direttore dell'istituto penitenziario in cui il condannato è detenuto. 3. Quando il comitato ritiene che sussistano particolari esigenze di sicurezza ovvero che i collegamenti potrebbero essere mantenuti con organizzazioni operanti in ambiti non locali o extranazionali, ne dà comunicazione al giudice e il termine di cui al comma 2 è prorogato di ulteriori trenta giorni al fine di acquisire elementi ed informazioni da parte dei competenti organi centrali.". 2. Il comma 1 dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, già sostituito dall'articolo 6 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, è sostituito dal seguente: "1. I detenuti e gli internati possono essere assegnati al lavoro all'esterno in condizioni idonee a garantire l'attuazione positiva degli scopi previsti dall'articolo 15. Tuttavia, se si tratta di persona condannata alla pena della reclusione per uno dei delitti indicati nel comma 1 dell'articolo 4- bis, l'assegnazione al lavoro all'esterno può essere disposta dopo l'espiazione di almeno un terzo della pena e, comunque, di non oltre cinque anni. Nei confronti dei condannati all'ergastolo l'assegnazione può avvenire dopo l'espiazione di almeno dieci anni.". 3. L'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'articolo 9 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, è così modificato:
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.